Con la sentenza 27206/2017 depositata ieri la Corte di cassazione ha fornito una lettura ampia delle prerogative datoriali nel decidere la fruizione delle ferie, fino a ricomprendervi quella disposta per non pagare l’indennità sostitutiva, e ha confermato la legittimità di provvedimenti di sospensione cautelare del rapporto.
La controversia è stata instaurata da un dirigente di Asl il quale ha contestato in primis l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare disposto nei suoi confronti in quanto adottato senza aver garantito al medesimo alcun diritto di difesa, nonostante il carattere «ontologicamente disciplinare» che lo stesso avrebbe rivestito e nonostante non vi fosse alcuna norma di legge e di contratto collettivo che ne consentisse l’adozione.
Il dirigente ha contestato altresì l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro perché lo ha obbligato a fruire delle ferie e dei riposi compensativi nella misura contrattualmente prevista. Entrambe le domande del ricorrente sono state ritenute giuridicamente infondate e rigettate dalla Corte di cassazione.
Quanto alla sospensione per motivi cautelari, la Corte – confermando sul punto quanto già in precedenza statuito (Cassazione 15353/2012 e 25136/2010) ha ribadito come questo tipo di sospensione costituisca legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro diretto ad assicurare l’efficiente svolgimento dell’attività aziendale in pendenza dell’accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente, avendo quindi natura ontologicamente differente rispetto all’istituto della sospensione disciplinare intesa come sanzione. Da qui il conseguente esonero del datore di lavoro dall’obbligo di rispettare la procedura prevista dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
Una volta accertato che alla base dell’allontanamento del dirigente dal posto di lavoro vi fossero solo ragioni precauzionali e non sanzionatorie, la Cassazione ha escluso che l’azienda fosse tenuta al rispetto delle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari, ivi compreso l’obbligo di garantire al lavoratore alcun diritto di difesa.
La Corte ha altresì sancito la legittimità del comportamento dell’azienda la quale, considerata la mancata fruizione da parte del dirigente, in corso di rapporto, delle ferie e dei riposi compensativi nella misura contrattualmente prevista, ne ha imposto al medesimo la fruizione “obbligata” prima del pensionamento, al fine di prevenire possibili richieste di pagamento della relativa indennità sostitutiva.
La Cassazione ha quindi confermato, seppur implicitamente, come il datore di lavoro sia libero di stabilire i tempi delle ferie dei propri dipendenti in base alle esigenze aziendali, ivi compreso il contenimento dei costi, come estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.
Il Sole 24 Ore – 17 novembre 2017