Il pagamento delle domande di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi tra le gestioni Inps e le casse professionali potrebbe sbloccarsi con l’inizio dell’anno nuovo. I rappresentati delle Casse Privatizzate e l’Inps si incontreranno oggi, 14 novembre, per discutere le modalità dello schema di convenzione tipo con le casse professionali in base alla quale i lavoratori potranno finalmente ottenere il pagamento dell’assegno in regime di cumulo dei periodi assicurativi. Il passaggio era chiesto dalla recente Circolare 140/2017 che ha regolato le modalità di esercizio del cumulo con particolare riferimento ai lavoratori che vantano periodi di contribuzione presso le casse dei liberi professionisti. La pensione ottenuta tramite il cumulo contributivo viene, infatti, pagata sempre dall’Inps e, pertanto, è necessaria la stipula di una apposita convenzione con le singole casse per il pagamento della rispettiva quota pensionistica.
Lo sblocco dei pagamenti dei primi assegni dovrebbe partire dall’inizio del prossimo anno almeno per quelle Casse che si sono prontamente adeguate alle novità con la corresponsione anche degli arretrati maturati dal momento della domanda di pensione alla data di effettivo pagamento. Cassa forense, Enpam, Enpav ed Enpaf hanno già varato le relative delibere mentre a breve arriverà quella di Inarcassa che ha predisposto alcune modifiche al regolamento ora all’esame dei ministeri vigilanti. In arrivo anche ulteriori istruzioni dall’Inpgi, l’ente di previdenza dei giornalisti, che da tempo chiedeva lo strumento per estendere la possibilità di cumulare la contribuzione anche con gestioni previdenziali con le gestioni ex inpdap ed enpals rimaste fuori dal perimetro di applicazione della Legge Vigorelli; anche la Cassa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si sta attrezzando per consentire la piena operatività della misura. La maggior parte delle richieste pervenute in questi mesi riguardano il pensionamento anticipato al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne) che in molte Casse era praticamente assente, un aspetto che continua a suscitare perplessità sul fronte della sostenibilità finanziaria dell’operazione sul lungo termine.
Tra gli aspetti più critici c’è quello relativo alla determinazione della misura del trattamento pensionistico di compentenza delle Casse e dell’Inps. Allo stato attuale, l’Inps ha negato la possibilità di utilizzare la contribuzione presente nelle Casse per integrare i 18 anni di contributi al 1995 necessari a mantenere, quindi, il calcolo retributivo sullo spezzone inps sino al 2011. Sulla base della specialità della normativa in questione ma con il rischio di aprire un lungo contenzioso con i diretti interessati. Altra criticità riguarda la chiusura dello strumento per valorizzare la contribuzione versata presso l’Enasarco. Molti agenti e rappresentati di commerciano speravano in una apertura nella possibilità di anticipare l’uscita cumulando la contribuzione versata presso l’Inps con la Fondazione Enasarco. Anche questa volta, come avvenuto in passato con la totalizzazione nazionale, la facoltà è stata negata.
14 novembre 2017