Anche i veterinari hanno le prime istruzioni per cumulare la contribuzione con l’Inps. L’Enpav, l’ente nazionale che gestisce la previdenza dei veterinari, ha diffuso l’altro giorno una scheda semplificativa circa le modalità e le prestazioni previdenziali che possono essere ottenute con la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi come riformata dalla legge 232/2016.
Il documento ricorda che con la recente legge di bilancio i contributi versati presso diverse gestioni previdenziali possono essere utilizzati per acquisire il diritto ad un’unica pensione con i requisiti previsti dalla Legge Fornero e si sofferma, in particolare, sulla pensione di vecchiaia e sulla pensione anticipata.
Per l’istituto del cumulo, i contributi versati in diverse gestioni hanno rilevanza su due piani diversi: a) ai fini del diritto alla pensione si considerano tutti i contributi non coincidenti versati nelle diverse gestione per ottenere un’unica complessiva anzianità contributiva ; b) ai fini della misura ogni gestione nel calcolo della pensione per la quota di propria competenza , considererà la contribuzione versata presso la gestione stessa ( anche per il periodo di versamenti contributivi coincidenti con altra/e gestioni).
L’Enpav precisa che coloro che hanno contributi non coincidenti versati nelle gestioni INPS, inclusa la gestione separata, e nelle casse previdenziali professionali – possono chiederla anche se hanno maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate ma non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.
Prestazione di vecchiaia
In conformità a quanto già precisato nella Circolare 140/2017 dell’Inps, l’Enpav ribadisce che la pensione di vecchiaia in cumulo è una pensione a formazione progressiva, pro rata rispetto a ciascuna gestione, man mano che si realizzano i requisiti presso le diverse gestioni. Alla fine, quando si realizzeranno tutti requisiti, il pensionato avrà ottenuto un’unica pensione. L’assicurato otterrà la liquidazione della quota Inps all’età di 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato o 66 anni e ed un mese le lavoratrici autonome o le iscritte presso la gestione separata dell’Inps sino al 31.12.2017) unitamente a 20 anni di contributi mentre la quota di pensione di competenza dell’Enpav verrà erogata all’età di 68 anni unitamente a 35 anni di contribuzione. Ad esempio un iscritto Enpav che ha 66 anni e 7 mesi ed 30 anni di contribuzione cumulando diverse anzianità ( es. 10 anni versati in Enpav e 20 anni in INPS ): può esercitare la facoltà del cumulo avendo i requisiti minimi INPS dei requisiti e riceve dall’Inps la quota di pensione; il diritto in Enpav lo raggiugerà solo a 68 anni e 35 anni di contribuzione. Quindi dovrà continuare ad essere iscritto in ENPAV e versare contribuzione fino a raggiungere 35 anni in cumulo ( dovrà contribuire in Enpav per ulteriori 5 anni). A quel punto anche l’Ente liquiderà la propria quota di pensione e si perfezionerà la pensione unica in cumulo.
In caso di decesso prima del perfezionamento dei requisiti più elevati presenti nella gestione Enpav non si perfezionerà la pensione di vecchiaia in cumulo per la gestione con i requisiti più elevati (ENPAV,nel caso in esame). I superstiti, in tal caso, acquisiranno un autonomo diritto alla pensione indiretta Enpav calcolata con gli anni di contribuzioni versati solo in Enpav, e la normale reversibilità dall’INPS della pensione di vecchiaia in cumulo per la rata di competenza INPS già liquidata al de cuius.
La prestazione anticipata
Regole più semplici per la pensione anticipata in cumulo. L’Enpav precisa che i requisiti sono gli stessi per tutte le gestioni, ossia quelli dell’art.24 , c. 10 L.214/2011 ( regole INPS ) nessun requisito anagrafico , ma solo requisito di contribuzione pari a 42 anni + 10 mesi (41 anni + 10 mesi, per le donne) ottenuto cumulando le anzianità non coincidenti presso le diverse gestioni interessate.
Il sistema di calcolo
Per quanto riguarda il sistema di calcolo della pensione la scheda conferma che trova applicazione la regola generale per il calcolo delle pensioni Enpav di cui all’art. 21 dello regolamento attuativo dell’ente previdenziale. In particolare il calcolo sarà pro quota in rapporto ai soli periodi di iscrizione maturati presso ciascuna gestione, anche se coincidenti con quelli versati nelle altre gestioni interessate – applicazione delle regole di calcolo vigenti in ciascun ordinamento interessato. Esempio: pensione anticipata in cumulo 43 anni totali per il riconoscimento del diritto ( 30 anni versati in ENPAV e 23 in INPS , di cui 10 anni coincidenti che non rilevano per il diritto , ma vengono utilizzati per la misura della pensione). La quota Enpav viene determinata sulla base della media di tutti i redditi dichiarati ( o convenzionali ) e relativi agli anni di iscrizione e di contribuzione in Enpav, ossia 30 anni .
La domanda di pensione
La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione , all’Ente previdenziale di ultima iscr izione. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto a più Enti di previdenza, potrà scegliere quello presso il quale inoltrare la domanda. Per la pensione di vecchiaia, se si sono perfezionati solo i requisiti “minimi” ( quelli INPS , ossia 66 anni e 7 mesi , 20 anni di contribuzione) , ma non quelli della Cassa di previdenza, l’interessato dovrà presentare la domanda di pensione all’INPS
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