Si è quasi concluso l’esame del disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. L’Assemblea della Camera ha oggi accantonato solo l’articolo 4, sul riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, approvando tutti i restanti articoli, tranne il 16 che è stato soppresso.
Ricordiamo che proprio l’articolo 4 è stato oggetto di forti polemiche, soprattutto da parte di Fnomceo e Cao, sfociate nell’abbandono del Tavolo di lavoro per protesta verso il contenuto del provvedimento giudicato lesivo nei confronti dell’autonomia delle professioni, “tanto da renderle amministrate e sotto tutela politica e dunque non in grado di adempiere al loro ruolo a garanzia del cittadino”, ma anche della Fofi che aveva parlato di una riforma che rischia di paralizzare gli Ordini.
Da segnalare, invece, il via libera a due emendamenti all’articolo 11 che modificano la legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure: l’ 11.1 Scopelliti (Ap) e l’11.2 Lenzi (Pd) cancellano il richiamo al Comitato tecnico scientifico per il Sistema nazionale linee guida (Snlg). Il comitato tecnico scientifico, previsto da una norma del decreto Sirchia del 2004, non era mai stato costituito. L’eliminazione di ogni richiamo normativo ad esso permetterà quindi al Ministero della Salute di emanare il decreto che disciplina il Snlg in tempi rapidi, e senza dover costituire quel comitato tecnico scientifico nei fatti già superato dalla stessa legge Gelli.
Inoltre, come anticipato questa mattina dal sottosegretario alla Salute Davide Faraone nel corso di un’interrogazione, è stato approvato l’emendamento 16.05 Scopelliti (Ap), fornisce una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che anche nell’ambito del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutichedovranno valere i criteri di attribuzione dei punteggi maggiorati per l’attività svolta nelle farmacie rurali.
Tra le altre novità, infine, il 12.1 Lenzi (Pd) interviene in tema di esercizio abusivo della professione sanitaria. Qui si stabilisce che se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Da segnalare poi, all’articolo 2, un emendamento aaprovato a prima firma Grillo (Cinque Stelle) che sopprime una parte del comma 1 dove si rpevedeva che l’AIFA si avvalesse del Centro di coordinamento nell’elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano. Questa norma secondo una nota diffusa in serata dai pentastellati “determinava il rischio di compromettere la necessaria indipendenza di chi valuta le sperimentazioni”.
Sono stati inoltre approvati anche altri tre emendamenti (16.1, 16.2 e 16.3) che sopprimono in toto l’articolo 16 del Ddl Lorenzin che prevedeva modifiche all’articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 1265 del 1934.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità
25 ottobre 2017