Il testo, che tornerà alla Camera, disciplina il privato e il pubblico
Si stringono i tempi sul rafforzamento delle misure di tutela per i whistelblower, per chi cioè, da dipendente (ma non solo) segnala o denuncia condotte illecite. Ieri si sono concluse le votazioni sugli emendamenti e oggi con le dichiarazioni finali il testo del disegno di legge (già varato dalla Camera) dovrebbe essere approvato per poi tornare all’esame di Montecitorio, visto che sono state introdotte modifiche.
La normativa, sollecitata da tempo anche dall’Autorità anticorruzione, punta a introdurre misure di protezione sia nel settore pubblico sia in quello privato per il dipendente che porta a conoscenza della magistratura, ma anche dell’Anac o al responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto.
Il disegno di legge consiste in due articoli, uno dedicato alla pubblica amministrazione e l’altro al settore privato. Il dipendente pubblico non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi sulle proprie condizioni di lavoro per effetto della segnalazione.
Notevole l’estensione, rispetto alla disciplina attuale, del perimetro della tutela: sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione è allargato ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti e ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Sotto il profilo oggettivo, si specifica che la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dalla commissione Affari costituzionali del Senato ha soppresso il requisito della buona fede dell’autore della segnalazione o denuncia.
Nel caso di adozione di una misura discriminatoria scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura; l’esistenza di una misura discriminatoria è accertata dall’Anac, che è competente a infliggere la sanzione.
Nel settore privato, la chiave di volta è rappresentata dalle modifiche introdotte nel decreto 231 del 2001 sulla responsabilità amministrava degli enti. Nei modelli organizzativi, la cui adozione può rappresentare esimente dalla contestazione all’impresa dei reati presupposto, andranno inseriti uno o più canali che dovranno permettere a coloro che a qualsiasi titolo rappresentano o dirigono l’ente (o società o associazione) e a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Questi canali devono garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Necessarie anche sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.
Giovanni Negri – Il Sole 24 Ore – 18 ottobre 2017