Meno vincoli di spesa per gli enti locali «virtuosi», ma solo su alcune voci del bilancio. Nonostante le aperture della manovrina, permane la stretta su varie tipologie di spesa degli enti locali. Con il Dl 50/2017 (la cosiddetta manovrina, appunto) sono venute meno le limitazioni poste dall’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13 del Dl78/2010 e dalle disposizioni cosiddette taglia-carta.
In base alle vecchie norme, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non poteva essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, mentre la spesa per formazione avrebbe dovuto essere contenuta entro il limite del 50 per cento. Il medesimo articolo 6 vietava poi qualunque sponsorizzazione a carico delle pubbliche amministrazioni.
Ora l’articolo 21 bis del Dl 50/2017 stabilisce la cessazione di questi vincoli per l’anno 2017, a favore dei Comuni e delle loro forme associative, a condizione che l’ente abbia rispettato il pareggio di bilancio 2016 ed abbia approvato il rendiconto 2016 entro i termini di legge (30 aprile 2017). Inoltre l’articolo 22 fa venire meno i vincoli di contenimento della spesa per la realizzazione di mostre effettuate da Regioni ed enti locali.
Le nuove disposizioni impattano però anche negli anni successivi. In un’ottica programmatoria di medio periodo si stabilisce infatti che, a decorrere dal 2018, le norme di favore si applicano a tutti i Comuni (e loro forme associative) che riescono ad approvare i bilanci di previsione entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento e che dimostrino di aver rispettato il saldo fra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 243/2012 (pareggio di bilancio).
Restano invece ancora in vigore i limiti sulle altre tipologie di spesa colpite da specifiche norme di riduzione.
La stretta sulle autovetture, ade esempio, è prevista dall’articolo 15 del Dl 66/2014 che, con decorrenza 2014, appunto, ha imposto il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
Sono esclusi i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (quindi polizia locale) e i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Questo limite di spesa sale al 50% dei corrispondenti importi previsti per l’anno 2013 nel caso in cui gli enti non adempiano, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 4 del Dpcm 25 settembre 2014.
Sono invece di nuovo operanti (dopo un anno di sospensione) i limiti di spesa per mobili e arredi. Dal 2017, infatti, torna ad essere applicabile agli enti locali l’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, che ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni un tetto massimo pari al 20% delle corrispondenti spese sostenute in media negli anni 2010 e 2011.
Sono escluse le spese per mobili e arredi destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione degli immobili. In tal caso, l’organo di revisione economico-finanziaria verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dal tetto.
Le disposizioni relative alle autovetture e all’acquisto di mobili e arredi devono essere autonomamente intese, in quanto non possono essere invocati i principi di compensazione richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale 139/2012 e ripresi dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle Autonomie 26/2013.
Come ribadito dalla stessa Consulta nella sentenza 43/16, infatti, le disposizioni sulla spesa per autovetture si discostano dal modello di intervento sulla spesa previsto da precedenti norme e, in particolare, dall’articolo 6 del Dl 78/2010.
Infine, in caso di acquisto di immobili pubblici, il Dl 50/17 stabilisce che non si applica l’obbligo di dichiarare che l’acquisto è indispensabile e indilazionabile, per immobili ottenuti con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, ovvero dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell’ agenzia del Demanio.
Il Sole 24 Ore – 4 settembre 2017