Con il decreto 122/2017 viene riscritta la disciplina sui buoni pasto e vengono superate alcune limitazioni del passato. Dal 9 settembre prossimo i ticket saranno cumulabili, seppure nei limiti di otto, e sarà possibile usarli anche nei giorni non lavorativi. Qualche residuale incertezza, tuttavia, ancora permane. Vediamo perché.
I buoni pasto non sono imponibili in capo al dipendente fino all’importo di 5,29 euro al giorno, come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir. Dal 1° luglio 2015 tale limite è stato elevato a 7 euro, ma solo per i buoni emessi in forma elettronica (articolo 1, commi 16 e 17, Legge 190/2014). Inoltre, è da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio di mensa e impiegare anche il ticket o ricevere l’indennità sostituiva di 5,29 euro corrisposta agli addetti ai cantieri edili, o al personale di altre strutture lavorative a carattere temporaneo. L’esenzione fiscale, infatti, spetta per un’unica prestazione al giorno.
Ulteriori elementi sono contenuti nel Dpcm del 18 novembre 2005 sull’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa. All’articolo 5 viene stabilito che i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. È altresì precisato che i tagliandi «sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto», nonché dai collaboratori. Il provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza ai fini fiscali (circ. n. 118/E del 2006). Tali indicazioni vengono confermate anche nel Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, che sostituisce l’anzidetto decreto, e avallate anche dalle Entrate (circ. 28/E del 15 giugno 2016).
Per i buoni cartacei queste prescrizioni hanno scarsa rilevanza, vista l’impossibilità materiale di controllarne l’utilizzo. Con l’introduzione dei buoni elettronici, invece, i ticket sono tracciabili e potenzialmente verificabili, pertanto non è pacifico se i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le ritenute fiscali e previdenziali nei casi in cui i titolari abbiano usato più ticket in contemporanea nello stesso giorno (si veda il Sole 24 Ore del 30 giugno 2015). Ciò quantomeno fino all’abrogazione del Dpr 207/2010 operata dall’articolo 217, comma 1, lett. u) del Dlgs 50/2016.
Dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato (n. 287 del 3 febbraio 2017), il 10 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 6 giugno 2017, n. 122, del ministero dello Sviluppo economico, che aggiorna la disciplina dei buoni pasto dal 9 settembre 2017. Nel regolamento viene confermato che i buoni non sono cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro e danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per l’intero valore facciale (cioè non si può avere il resto, ma non è preclusa l’integrazione monetaria). Per la prima volta, invece, è prevista la loro cumulabilità, seppure fino al limite di otto buoni, e soppressa la condizione di utilizzo durante la giornata lavorativa.
La novità però fa sorgere il dubbio se il limite degli otto tagliandi debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione. Ovvero, se sia possibile spendere, ad esempio, sei ticket in un ristorante e subito dopo altri otto in un supermercato. L’interpretazione logico sistematica fa propendere per la prima tesi, mentre il dato letterale per la seconda, non essendoci alcun riferimento ad un periodo specifico («né cumulabili oltre il limite di otto buoni»).
Ad ogni modo con le nuove regole la distribuzione e l’uso dei buoni può avvenire anche successivamente alla giornata lavorativa. Per la fruizione, dunque, il titolo che legittima la prestazione viene svincolato dall’attività lavorativa e una volta corrisposto ha vita autonoma. Per questo motivo è ragionevole supporre che l’impresa datrice non sia coinvolta nei risvolti derivanti dagli utilizzi impropri dei ticket. Viceversa, per godere dell’esenzione è necessario che i buoni pasto siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori (per qualifica, turno di lavoro, fascia di retribuzione lorda, eccetera) e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate.
A parte la corretta erogazione, tuttavia, non è del tutto chiaro se – per i ticket elettronici – datori di lavoro e beneficiari possano essere soggetti a controlli (su cosa e da parte di chi) e sanzioni (quali). In attesa di indicazioni ufficiali parrebbe però che, di fatto, stante la mancanza di uno specifico quadro sanzionatorio, non possa che esserci tolleranza. Come peraltro accade per i buoni cartacei.
Stefano Sirocchi – Il Sole 24 Ore – 23 agosto 2017