In presenza dello svolgimento di mansioni promiscue, l’indagine tesa a verificare se il lavoratore abbia esercitato un ventaglio di attività proprie della qualifica superiore deve essere condotta non sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni, bensì facendo riferimento a una analisi di tipo qualitativo in relazione alla maggiore complessità professionale delle nuove attività assegnate. A prevalere non sono le attività esercitate per un numero maggiore di ore nel periodo di riferimento, ma quelle che hanno un contenuto professionale più qualificante.
La Corte di cassazione ha affamato questo principio con la sentenza 19725/2017, nella quale ha rilevato che l’adibizione dei lavoratori in modo costante e sistematico, per alcuni turni nel corso di ciascun mese, ad attività ulteriori rispetto a quelle di appartenenza, si inserisce nel contesto dello svolgimento di mansioni promiscue e comporta di verificare se, alla luce del complessivo quadro di attività, dell’uno e dell’altro tipo, svolte dai dipendenti, ai medesimi competano le differenze retributive proprie del livello di inquadramento superiore.
La verifica, secondo la Corte, non può ridursi a una comparazione sul piano quantitativo (ovvero in termini temporali) del numero di ore espletate nell’arco di ciascun mese nelle attività abituali e in quelle professionalmente superiori, essendo necessario, invece, dare prevalenza alla mansione che risulta connotata da un maggiore contenuto professionale. Tutto ciò a condizione che le attività di contenuto più elevato siano state espletate dai lavoratori non in via sporadica e occasionale, bensì con una frequenza predeterminata dal datore di lavoro allo scopo di sostituire altrettante posizioni vacanti.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo a un gruppo di addetti ai servizi di rampa di una società esercente attività di scalo aeroportuale i quali, allo scopo di sostituire due responsabili di turno per un periodo di oltre tre anni, erano stati assegnati ciascuno alle mansioni superiori per tre/quattro giorni al mese sul turno intero e per ulteriori due ore al giorno su altri due turni mensili.
La Cassazione ha accolto la posizione espressa dai lavoratori e ha confermato le valutazioni rese nei gradi di merito, precisando che l’esercizio aggiuntivo di mansioni riconducibili a un superiore livello contrattuale, ove espletato in modo costante e sistematico per un apprezzabile arco temporale, determina il diritto all’inquadramento nel livello più elevato e alle relative differenze retributive, in considerazione del fatto che a prevalere, nell’ambito di una valutazione comparativa, sono le attività che si connotano per un maggior pregio professionale. Anche se, in termini meramente quantitativi, i turni nei quali sono state espletate le mansioni inferiori sono prevalenti.
Giuseppe Bulgarini d’Elci – IL Sole 24 Ore – 15 agosto 2017