Tutti le vogliono ma non tutti possono goderle. Il diritto alle ferie e alle vacanze è uno dei benefit più attesi dai lavoratori dipendenti, mentre per tutti gli altri, se non c’è un accordo che le prevede, la vacanza è possibile, ma a proprie spese; è per esempio il caso di lavoratori autonomi, free lance, partite Iva e dei tanti collaboratori che, più o meno regolarmente contrattualizzati, vedono spesso sfumare questo diritto. Inoltre, per i comandati e gli stagionali, che svolgono la loro attività dipendente mentre gli altri sono in vacanza (per ospitalità e ristorazione, per esempio), sono previste specifiche durate e trattamenti. Insieme alla voglia di vacanze cresce in questo periodo il contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro sulle chiusure estive, sulla durata, che spesso vede in conflitto esigenze aziendali, familiari e personali. Ma quali sono le regole per il godersi le ferie?
Le ferie sono un diritto previsto dalla Costituzione (articolo 36) e dal codice civile (articolo 2109). Il diritto è individuale e irrinunciabile, anche se sottoposto alla negoziazione e alle esigenze organizzative delle aziende. Per ogni anno lavorato vi è il diritto a un periodo di ferie retribuite. Per anzianità inferiori all’anno, il diritto è proporzionale ai mesi effettivamente lavorati. Le norme italiane ed europee affermano che la durata minima è di quattro settimane, di cui almeno due continuative. Ma chi ha il diritto di decidere il periodo di ferie? Il compito spetta al datore di lavoro, in base alle necessità produttive, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori. Per la tipologia delle aziende italiane e per abitudini e ragioni culturali, il mese delle ferie degli italiani è agosto, anche se è in crescita un maggior scaglionamento dei periodi. Oltre che sulla durata, un punto spinoso è quello della monetizzazione, che crea contenziosi. La monetizzazione è proibita, fatto salvo il licenziamento: in quel caso, i resti delle ferie maturati e non goduti vengono retribuiti. In ogni caso, la monetizzazione è un’eventualità che interessa periodi non goduti eccedenti le quattro settimane, mentre la norma prevede che le ferie restanti vengano godute entro i 18 mesi successivi. Un altro oggetto di diatribe è quello della sospensione delle ferie a causa di malattie. Le malattie che intervengono mentre si è in vacanza o gli infortuni sospendono il periodo di ferie, purché siano certificate dal medico, soggette a eventuali visite fiscali e siano incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infine, va segnalata un’interessante innovazione. Si tratta delle cosiddette ferie solidali. Secondo il decreto semplificazioni 151/15 attuativo del Jobs Act, è possibile cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi a colleghi di lavoro che devono assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Si tratta di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria. La previsione riguarda ferie e riposi che eccedono i limiti minimi di legge. Questa opportunità trae spunto dalla legge francese (n. 459 del 2014), nota come Loi Mathys, dal nome di un giovane gravemente malato, che non poteva più essere assistito dal padre che aveva esaurito tutte le ferie e i permessi disponibili. In quell’occasione furono i colleghi di lavoro a mettere a disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi.
La Stampa – 10 luglio 2017