Il dipendente che è reperibile nei giorni festivi, anche in mancanza di chiamata effettiva, ha diritto al riposo compensativo, diversamente ad un risarcimento (da Avvocati Rando Gurrieri).
A stabilirlo la Cassazione I Sezione lavoro nella sentenza n°14770/17, depositata il 14 giugno 2017.
I Fatti
Alcuni medici, dipendenti di una Azienda Sanitaria, hanno fatto ricorso contro quest’ultima: i lavoratori, reperibili nei giorni festivi, ravvisavano il diritto di usufruire del riposo compensativo, e nel caso di mancata concessione di un risarcimento.
I medici, ritenevano che il servizio reperibilità, anche in caso di mancata chiamata, è a tutti gli effetti come “essere in servizio” e va considerato come lavoro effettivo, perché in qualsiasi momento l’azienda chiami il dipendente è pronto a prendere servizio.
Il Tribunale di Massa e la Corte di Appello di Genova, respinsero il ricorso, ritenendo che la reperibilità passiva non può essere equiparata al lavoro effettivo, per cui da questa non può derivare il diritto al riposo.
Diversa la decisione della Cassazione che accoglie il ricorso dei medici con la seguente motivazione:
“la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l´interesse del lavoratore leso dell´inadempimento datoriale, ha una diretta copertura costituzionale nell´articolo 36 Cost. (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”), sicchè la lesione dell´interesse, espone direttamente il datore al risarcimento del danno”.
Il diritto al risarcimento del danno per non aver fruito del riposo settimanale, trova quindi accoglimento.
www.infermieristicamente.it – 20 giugno 2017