da Quotidiano sanità. Chi ha svolto il ruolo di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario di Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie, in sede di prima applicazione delle nuove regole introdotte dal ddl Lorenzin, non potrà essere candidato allo stesso incarico se lo ha già svolto per più di due mandati consecutivi. Successivamente, chi ha svolto tali incarichi potrà essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. La stessa regola dovrà essere applicata a chi ha ricoperto questi ruoli all’interno dei comitati centrali.
Questa una delle novità introdotte dagli emendamenti al disegno di legge Lorenzin sul riordino degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche, approvati dalla Commissione Affari sociali nelle sedute del 24 maggio e 1 giugno, che abbiamo raccolto e inserito nel PDF allegato dove abbiamo messo a confronto il testo approvato dal Senato e quello all’esame della Commissione della Camera.
Un altro emendamento approvato ha inserito a chiare lettere per gli Ordini “il divieto di svolgere ruoli di rappresentazna sindacale” e previsto che sia nella rappresentazna a livello di Ordine che di Comitato centrale sia garantito “l’equilibrio di genere” e il “rinnovo generazionale” nella rappresentanza.
Novità importanti anche per i meccanismi e le procedure di votazione per il rinnovo degli organismi ordinistici. Intanto viene prevista anche l’istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere. Nella formulazione orginale di questo emendamento, a prima firma Lenzi, si prevedeva che tali seggi fossero obbligatori nel caso dei medici e degli infermieri, obbligo che è stato tolto dall’emendamento approvato che rimanda tutto a un decreto del Ministero della Salute.
Arriva poi anche il voto in via telematica che sarà anc’esso regolato da un apposito decreto del Ministero della salute. E infine si prevede che il seggio elettorale dovrà essere composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all’albo, diversi dal presidente uscente, i quali al loro interno eleggeranno il presidente di seggio.
Novità anche per gli iscritti che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione per i quali viene specificato che sono “fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Un ememdamento anche per i Codici Deontologici che specifica che essi, per essere emanati dalla Federazioni, dovranno avere avuto prima il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine.
Via i Lea. L’articolo 2 del ddl riguardante l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato soppresso dopo l’approvazione del Dpcm sui nuovi Livelli essenziali di assistenza.
Quotidiano sanità – 7 giugno 2017