L’Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato con 158 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto, il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica al testo proposto dalla Commissione Industria, sul quale il Ministro per il rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento torna alla Camera dei deputati.
Ecco le norme di interesse sanitario contenute nel maxiemendamento
Commi da 17 a 19. Vengono modificati gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio.
Comma 26. Sulle assicurazioni per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da attività professionale, che nelle condizioni generali delle polizze sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura. La Commissione Industria in sede referente ha esteso la previsione alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.
Comma 151. Sulle professioni regolamentate è previsto in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale).
Comma 153. Si obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.
Commi da 154 a 157. Qui si affronta l’esercizio dell’attività odontoiatrica. Inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato riguarda la disciplina dell’esercizio dell’attività odontoiatrica da parte di società. Si introducono la condizione che il direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche dove sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto all’albo (questa condizione non si applica se il direttore sanitario dell’intera struttura è iscritto all’albo degli odontoiatri). E’ previsto poi che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere questa funzione solo in una struttura e un decreto del ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, definirà le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti introdotti dalla norma.
Comma 158. Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all’albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l’idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
Comma 159. Viene fissato il tetto per l’ingresso delle società di capitali: non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione.
Comma 160. Si prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Comma 161. Modificata la norma sull’obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che l’obbligo riguarda anche le variazioni dell’identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia).
Comma 162. Per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentito il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro. Per l’ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
Comma 165. Nuove regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 166. Le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente all’ordine provinciale dei farmacisti e all’informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
Quotidiano sanità Leggi tutto 3 maggio 2017