Il metodo di calcolo delle limitazioni al fondo del salario accessorio, effettuate attraverso il file di Excel predisposto dall’Aran e avallato dalla Ragioneria generale dello Stato, è corretto. Parola di Corte dei conti. La Sezione regionale della Liguria, nella deliberazione n. 38/2017, ha di fatto sdoganato di dubbi che da diversi anni attanagliavano gli operatori degli enti locali.
I metodi di calcolo
Fin dall’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010 e del successivo articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, gli enti locali sono stati alle prese con la corretta quantificazione delle limitazioni al trattamento accessorio complessivo, cercando di mettere insieme, da un parte il contenuto della norma e dall’altra le varie interpretazioni che si susseguivano.
A fine 2014, l’Aran, in condivisione con la RgS, ha proposto addirittura un file di Excel per effettuare verifiche e calcolare le eventuali decurtazioni rispetto al limite del 2010 prima e del 2015, poi. Di fatto, però, anche altri metodi di calcolo erano stati utilizzati dalle amministrazioni, tanto che la Corte dei conti della Sicilia, con la deliberazione n. 163/2015, aveva affermato che in assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone una determinata interpretazione del vincolo predeterminato, risulta possibile, anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione, per l’ente procedere alla riduzione delle risorse impiegando uno dei criteri sopra richiamati. In altre parole, la scelta su come effettuare la verifica è totalmente in carico agli operatori i quali dovranno agire secondo i soliti canoni di logica, razionalità, proporzionalità, correttezza e buona fede.
La decisione
È particolarmente interessante, quindi, che oggi, la Corte dei conti della Liguria, avalli il metodo di calcolo suggerito dall’Aran, dando un po’ di serenità agli enti. Nello specifico viene, quindi, ricordato che vi sono due limitazioni da effettuare: una rispetto al possibile superamento del limite e una rispetto alla riduzione proporzionale del personale. I giudici ritengono correttamente che gli enti dapprima devono calcolare il Fondo per le risorse della contrattazione integrativa, secondo quanto disposto dalle norme della contrattazione collettiva. L’ammontare ottenuto, non potendo superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, qualora superiore, deve essere conseguentemente ridotto. Per quanto riguarda, invece, la riduzione percentuale, viene affermato che l’ammontare del Fondo deve essere ridotto in base alla percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria generale dello Stato con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 (relative all’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) e n. 12 del 23 marzo 2016 (concernente l’applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità per il 2016). La Sezione ritiene, quindi, corretto l’esempio di calcolo offerto dallo schema Excel in quanto ripropone il disposto normativo che prevede una concorrente riduzione.
La Corte dei conti della Liguria, non dimentica, però, la possibilità di mettere in campo anche altri calcoli. La deliberazione in esame, infatti, precisa che qualora l’ente, per il calcolo della riduzione relativa alle cessazioni, intenda avvalersi del metodo individuato dalla Sezione di controllo per la Lombardia (calcolando, ad esempio, l’effettiva presenza dei dipendenti in servizio) la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti.
Il Sole 24 Ore enti locali – 3 maggio 2017