Stop al bonus baby sitter, salvo la possibilità di esaurire i contributi già autorizzati. C’è anche questo tra gli “effetti collaterali” della decisione, sancita con il decreto legge 25/2017, di cancellare i voucher senza eccezioni.
Il bonus baby sitter-asili nido, che ha debuttato nel 2013 e poi è stato prorogato nel corso del tempo fino a prolungarne l’esistenza a tutto il 2018, consiste nella possibilità di rinunciare in parte o del tutto al congedo parentale e ricevere in cambio un contributo di 600 euro per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome) da utilizzare per pagare la retta dell’asilo nido oppure la baby sitter. Nel primo caso l’Inps corrisponde direttamente l’importo alla struttura convenzionata; nel secondo, invece, eroga dei “buoni lavoro” alla mamma e quest’ultima li utilizza per pagare la baby sitter.
Avendo cancellato i voucher senza se e senza ma, salvo ulteriori interventi normativi, a questo punto si blocca anche metà del bonus, quello relativo alle baby sitter, perché l’Inps non può più erogare i buoni e di conseguenza le mamme non li potranno usare. Al pari di quanto previsto in via generale, saranno utilizzabili fino a esaurimento, entro il 2017, quelli già in possesso delle mamme, oltre a una piccola eccezione.
Infatti, secondo le indicazioni che sono state fornite dall’Inps, si possono verificare tre situazioni.
Chi ha già fatto domanda per il bonus e ha già ottenuto i voucher li deve utilizzare entro il 31 dicembre di quest’anno. C’è comunque la possibilità di restituire, sempre entro la fine dell’anno, quelli che si prevede di non utilizzare. La procedura da seguire, in questo caso, è quella indicata nella circolare Inps 75/2016, cioè entrando nella sezione del sito dell’istituto di previdenza dedicato alla gestione dei voucher e utilizzando la funzione “restituzione bonus”. Va tenuto presente che si possono restituire solo “mesi interi”.
Per chi ha presentato domanda entro il 17 marzo e la stessa sia stata accettata entro o successivamente tale data, è possibile appropriarsi comunque dei voucher anche se formalmente sono stati aboliti. In questa situazione, quindi, prevale il diritto del genitore sulla base della data di presentazione della domanda, rispetto a quella di entrata in vigore del decreto legge 25/2017. Anche in questo caso i buoni dovranno essere utilizzati entro la fine dell’anno. In alternativa si può rinunciare o passare dai buoni al contributo per pagare l’asilo nido.
Chi ha presentato la domanda dopo il 17 marzo, invece, potrà scegliere solo se utilizzare il contributo per l’asilo nido oppure cancellare la domanda non ancora elaborata dall’Inps. Peraltro, dal 22 marzo è stata sospesa la possibilità di presentare le domande per i voucher, come comunicato anche sulla pagina Facebook Inps per la famiglia.
In tutti i casi, se si decide di rinunciare ma si sono già ottenuti i voucher (è già avvenuta “l’appropriazione”), gli stessi vanno restituiti e, come precisato dall’Inps da ultimo anche nelle istruzioni relative al biennio 2017-2018, la rinuncia deve essere per uno o più mesi, non essendo possibile per frazioni. L’altro aspetto è che non si ottengono soldi (dato che non sono stati mai pagati dall’interessata) ma viene ripristinato l’equivalente periodo di congedo parentale a cui si era rinunciato.
Tuttavia, dato che, come accennato, si può procedere solo per mesi, vanno restituiti blocchi da 600 euro di voucher.
Infine, l’Inps sottolinea che i buoni presi e non usati entro la fine del 2017 saranno comunque considerati utilizzati e non potranno essere restituiti successivamente.
Questa la situazione attuale, che potrebbe essere modificata da ulteriori interventi normativi. A questo riguardo la deputata Patrizia Maestri, relatrice in commissione Lavoro della Camera della legge di conversione del Dl, ieri ha affermato che «la nostra intenzione è quella di approvare rapidamente il decreto per mettere il governo nelle condizioni di convocare quanto prima le parti sociali e avviare il confronto su una nuova disciplina del lavoro occasionale».
Il Sole 24 Ore – 25 marzo 2017