Paolo Russo. Meno avvocati nei paraggi di asl e ospedali, con i medici messi al riparo dalla valanga di cause sanitarie se sbagliano ma dopo aver seguito le linee guida o le «buone pratiche clinico assistenziali». E d’ora in avanti dei super-periti affiancheranno i giudici perché non si ripetano più sentenze come quelle che hanno alimentato la bufala Stamina. Sono i punti salienti della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 255 voti a favore e 113 contrari, pentastellati e Forza Italia.
Una legge che dovrebbe porre un freno alle 300mila cause sanitarie che ogni anno fanno perdere 10 miliardi per effetto della «medicina difensiva», che fa prescrivere anche quel che non serve.
Molte le novità in arrivo. Prima di tutto per i medici dipendenti e quelli convenzionati la prescrizione verrà ridotta da 5 a 10 anni, in modo da rendere meno complessa la difesa del medico accusato di malasanità. Poi è prevista una fattispecie autonoma di lesioni ed omicidio colposo per i professionisti sanitari, che risponderanno parzialmente solo per colpa grave in caso di imperizia. In altri termini verrebbero mitigate le pene per i camici bianchi in caso di condanna, visto che un errore in sala operatoria non può essere messo sullo stesso piano di chi provoca un incidente stradale perché guida in stato di ebbrezza. Non solo. In caso di morte o lesioni personali è esclusa la colpa grave quando sono rispettate le raccomandazioni previste da linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Insomma il medico che non esce dal seminato non dovrà più vedersela con giudici e avvocati. A favore delle vittime di malasanità c’è invece la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione. Ma lo doppia mossa contro il contenzioso è l’obbligo di ricorrere all’ accertamento tecnico e alla conciliazione preventivi, mentre dall’altro canto l’onere della prova passerebbe dal medico al cittadino, che se vuole fare causa dovrebbe dimostrare lui di aver subito un danno per negligenza o imperizia del dottore. «Ma questo – spiega il padre della legge, il responsabile sanità del Pd Federico Gelli- solo quando subendo un danno in una struttura sanitaria il cittadino voglia far causa al singolo medico, reputandolo il solo responsabile della lesione. Nulla cambia invece quando l’assistito si rivale sull’ospedale o la clinica, che è poi la via maestra per il risarcimento».
Altra novità importante riguarda il risarcimento. Se l’errore è’ stato commesso in regime di assistenza pubblica e risponderne in solido saranno la Asl o l’ospedale, ossia il soggetto economicamente più solido, in grado di garantire indennizzi anche di grande entità. Anche per questo viene introdotto l’obbligo di assicurazione per le aziende sanitarie pubbliche. E’ inoltre istituito un fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, che garantirà il danneggiato in caso il risarcimento superi il massimale fissato dall’assicurazione della Asl.
«Una buona legge ma per i medici di famiglia la migliore polizza resta il rapporto fiduciario con gli assistiti, che va ora rafforzato con una nuova convenzione che incentivi la piena presa in carico del paziente», commenta il Segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti.
La Stampa – 1 marzo 2017