Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente un decreto legislativo con la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie fino a 80.000 euro, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati. Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l’attivita’ di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinche’ i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l’etichettatura, la pubblicita’ e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori. E’ istituita inoltre un’anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare e sono imposti obblighi di rintracciabilita’ dei materiali prodotti.(AGI)
Il comunicato della Presidenza del Consiglio
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente:
1.disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie fino a 80.000 euro, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati. Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l’attività di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinché i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori. È istituita inoltre un’anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare e sono imposti obblighi di rintracciabilità dei materiali prodotti;
2.disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Con il provvedimento si prevedono sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento che pone, appunto, principi e regole dell’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.
Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.
13 febbraio 2017