E’ destinata ad aprire la strada a una valanga di ricorsi in tutto il Veneto la sentenza emessa il 26 gennaio scorso dal Tribunale di Vicenza a favore di tre medici dell’ospedale di Arzignano. Una ginecologa, un’anatomopatologa e un radiologo hanno presentato ricorso contro l’ormai ex Usl 5 di Arzignano, oggi confluita nell’Usl 8 Berica, perché dopo cinque anni di lavoro a tempo indeterminato e valutazione positiva da parte del collegio tecnico dell’ospedale non hanno ottenuto né la progressione di carriera né l’adeguamento economico previsti dal contratto.
Il giudice Paolo Talamo ha dato loro ragione, perchè la fusione dell’Usl 5 con la 8 «non è causa di interruzione del processo» e quindi riconoscendo «l’obbligo in capo all’amministrazione di assegnare al dirigente funzioni di natura professionale anche ad alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo e, a discrezione della stessa, incarichi di direzione di strutture semplici».
I ricorrenti hanno inoltre diritto «a percepire l’adeguamento retributivo, previdenziale e contributivo» relativo alla fascia superiore, in deroga al blocco degli stipendi imposto dalla legge di stabilità 2014. Il giudice ritiene che «il passaggio dalla prima alla seconda fascia di indennità di esclusività non possa rientrare nell’ambito del blocco stipendiale in quanto emolumento compensativo dell’incarico che l’amministrazione è obbligata ad attribuire al compimento del quinto anno». L’Usl, in relazione all’indennità dovuta per parte del 2013 e per tutto il 2014, deve pagare 10.835 euro a un medico, 12.110 al secondo e 10.835 al terzo. Sono assistiti dal legale dell’Anaao (sigla degli ospedalieri), Claudia Perucca Orfei. «E’ una sentenza storica — dice Adriano Benazzato, segretario di Anaao Veneto — molte aziende sanitarie si comportano come l’ex Usl 5». (Il Corriere del Veneto)
SANCITO IL DIRITTO ALL’”AUTOMATICA ASSEGNAZIONE” DI INCARICO ED ALLA INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ.
Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza a seguito di una vertenza patrocinata dall’Anaao Assomed Veneto in favore di tre iscritti all’Associazione. La sentenza oltre a stabilire l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico. Soddisfazione dell’Anaao. LA SENTENZA
“Sì al diritto ad automatica assegnazione di incarico e all’indennità di esclusività”. È quanto ha ha stabilito il Tribunale di Vicenza a seguito di una vertenza patrocinata dall’Anaao Assomed Veneto in favore di tre iscritti all’Associazione. La sentenza oltre a stabilire l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti 2010-2014 sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico.
“Esprimo grande soddisfazione – afferma Adriano Benazzato, Segretario Anaao Veneto – per il risultato conseguito, anche grazie all’istruttoria ben documentata e precisa predisposta dalla nostra segreteria regionale per il nostro legale di Vicenza, l’avv Claudia D. Perucca Orfei, essenzialmente basata sulla documentazione e sulle comunicazioni della nostra segreteria Nazionale ANAAO ASSOMED, elaborate dai nostri preziosi e competenti esperti nazionali in materia contrattuale e legale”.
“Si tratta – prosegue Benazzato – di una importantissima sentenza, resa in una vertenza patrocinata dall’ ANAAO ASSOMED della Regione Veneto ed emessa, in favore di tre nostri iscritti all’associazione, dal Tribunale di Vicenza, Settore delle Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria”.
“La stessa – precisa – si distingue dalle due precedenti e recenti sentenze sulla stessa materia, a noi favorevoli ed anch’esse patrocinate dalla nostra associazione in favore dei nostri iscritti, per il fatto che non si limita a riconoscere solamente l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel periodo 2010-2014 ( art.9, comma 1 del D.L. 78/2010) sullo scatto dell’indennità di esclusività conseguente all’esito della positiva valutazione conseguita dopo i primi 5 anni di servizio”.
Per Benazzato “questa sentenza del Tribunale di Vicenza va oltre, poiché sancisce, per la prima volta, a favore dei ricorrenti, il diritto all’ “automatica assegnazione” di incarico di cui all’art.27, co.1, lett.b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV all’esito della positiva valutazione del primo quinquennio di servizio” e contestualmente sancisce “l’obbligo in capo alla Amministrazione di assegnare ai Dirigenti (Medici) …omissis…uno degli incarichi di cui all’art.27, co.1, lett. b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV”.
“La stessa – conclude Benazzato – stabilisce, inoltre, il diritto dei ricorrenti al passaggio dalla prima alla seconda fascia della indennità di esclusività che, in questi casi, non può rientrare nell’ambito del blocco stipendiale di cui all’art.9, DL 78/2010, poiché trattasi di emolumento che compensa lo specifico incarico che l’Amministrazione è, per quanto in precedenza rappresentato, obbligata ad attribuire all’esito del positivo superamento della procedura valutativa, al compimento del quinto anno”.
30 gennaio 2017