Se la Cgil avesse chiesto il referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per l’abrogazione integrale del limite occupazionale al di sotto del quale non si applica la tutela reale (cioè la reintegrazione in azienda del lavoratore illegittimamente licenziato), il quesito sarebbe stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. È quanto si legge nelle 16 cartelle della sentenza n. 26/2017 depositata ieri con le motivazioni dello stop alla richiesta referendaria.
Il quesito, infatti, era stato confezionato con un tasso di manipolatività non sostenibile sul piano costituzionale poiché, attraverso il «ritaglio di frammenti lessicali» e la «saldatura» delle parole rimanenti, non determinava la semplice «riespansione» di una «compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo» ma dava vita «a un assetto normativo sostanzialmente nuovo». Aveva quindi una natura «propositiva» contraria a quella propria di un referendum abrogativo. Non solo. Il quesito era anche disomogeneo e suscettibile di risposte diverse. Costringeva infatti l’elettore a un «voto bloccato su due corpi normativi differenti e non sovrapponibili». Un ulteriore motivo di inammissibilità.
Delle tre sentenze sui referendum contro il Jobs Act, era questa la più attesa. Anche perché questo è stato l’unico dei tre quesiti dichiarato inammissibile e con una decisione non unanime. Tant’è che la sentenza non è stata scritta dalla relatrice Silvana Sciarra (dissenziente) ma da Giorgio Lattanzi, uno dei tre vicepresidenti della Corte. E anche se la motivazione corre sui binari dei precedenti giurisprudenziali, i princìpi affermati sui referendum manipolativi/propositivi sono ben più dettagliati che in destinati.
La Corte ricorda che la tecnica del ritaglio di alcune parole (quindi la manipolazione) non è di per sé causa di inammissibilità; anzi, a volte è «necessaria» per far «riespandere» una disciplina già esistente nel tessuto normativo. «Altra cosa è invece la manipolazione della struttura linguistica della disposizione ove, a seguito di essa, prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo». Che, trovando «un mero pretesto» nella formulazione lessicale delle norme, sarebbe da imputare direttamente «alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale». Qui si verifica «uno stravolgimento» del referendum abrogativo. Questo ha fatto il quesito sull’articolo 18, diretto ad estendere – ritagliando alcune parole – la tutela reale a tutte le aziende con più di 5 dipendenti, soglia prevista dal Jobs act solo per le imprese agricole. Così facendo, una scelta legislativa riconducibile alla alla «peculiarità» dell’impresa agricola (cioè la soglia dei 5 dipendenti) sarebbe «arbitrariamente» diventata il «cardine di un regime giuridico connotato non più dalla specificità dell’impresa agricola ma dalla vocazione a disciplinare in termini generali il limite occupazionale cui è subordinata la tutela reale». Un referendum abrogativo, però, non può determinare – per la «fortuita» presenza di indicazioni numeriche – la soglia numerica per la tutela reale, che «esige una valutazione di interessi contrapposti» da parte del legislatore. «Altro sarebbe stato – scrive la Corte richiamando la sentenza n. 41 del 2003 – se il quesito referendario avesse chiesto l’integrale abolizione del limite occupazionale, perché in questo caso si sarebbe mirato al superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale a un bilanciamento con valori altri, nell’ambito di un’operazione meramente demolitoria di una certa opzione legislativa. Laddove non intenda abrogare quell’opzione di base, ma esclusivamente articolarla in modo differente, il quesito assume invece un tratto propositivo, che ne determina l’inammissibilità».
Peraltro, il quesito era anche disomogeneo. Univa infatti due corpi normativi differenti (rapporti di lavoro pre e post Jobs act; tutele diverse) e l’elettore avrebbe potuto volere l’abrogazione dell’uno e non dell’altro, o viceversa. Infine, in un unico quesito venivano accorpate decisioni tipiche della «discrezionalità legislativa» rispondenti «ad apprezzamenti diversi»: «Un conto – scive la Corte – è stabilire in quali ipotesi di licenziamento illegittimo e attraverso quali meccanismi può essere in linea astratta tutelato il lavoratore; altro conto è decidere a quale realtà, imprenditoriale o non imprenditoriale, essi vadano riservati».
Donatella Stasio – IL Sole 24 Ore – 30 gennaio 2017