Bocciata la norma che prevede la cessazione automatica dei dirigenti entro il 1° novembre 2012 per tutti gli incarichi, di prima e seconda fascia, in corso a quella data, conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 (spoil system). Si tratta dell’articolo 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che rispondeva a obiettivi di miglior andamento della pubblica amministrazione e di risparmio di spesa pubblica.
Secondo i giudici, nella sentenza n. 15/2017, depositata oggi, la norma viola i principi degli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione, prevedendo un meccanismo di decadenza automatica da incarico dirigenziale che incide negativamente sul buon andamento dell’amministrazione e lede al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell’affidamento che i lavoratori interessati riponevano sulla naturale durata dell’incarico dirigenziale e quindi del rapporto di lavoro a tempo determinato ad esso connesso.
IlSole 24 Ore sanità – 24 gennaio 2017