Sulla Gazzetta ufficiale europea del 24 gennaio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, alle loro esportazioni.
In particolare l’articolo 7, vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che il divieto non si applica alla somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui all’allegato IV, capitolo III, e dei requisiti specifici di cui al capitolo IV, sezione A, dello stesso allegato.
Le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini. Le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini e siano conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III.
Si definiscono poi “animali acquatici”: i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes e Osteichthyes; i molluschi appartenenti al phylum Mollusca; i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea. La definizione non comprende invertebrati diversi dai molluschi e dai crostacei, e quindi non viene consentito l’utilizzo delle stelle marine selvatiche e degli invertebrati acquatici di allevamento diversi dai molluschi e dai crostacei per la produzione di farine di pesce. Ma dato che il loro utilizzo nei mangimi destinati ad animali non ruminanti non costituisce un rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) superiore a quello costituito dall’utilizzo di farine di pesce negli stessi mangimi, le disposizioni dell’allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), e sezione E, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 devono essere modificate.
Tuttavia, per tutela dell’ambiente, l’utilizzo delle stelle marine selvatiche per la produzione di farine di pesce dovrebbe essere limitato ai casi in cui le stelle marine si stanno moltiplicando e costituiscono una minaccia per una zona di produzione di acquacoltura.
Per questo in base all’articolo 1 del Regolamento in esame gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Unaitalia – 24 gennaio 2017