Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso luglio, è entrato in vigore il Regolamento Delegato 2022/1644 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo. L’obiettivo? Fornire prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi degli animali dpa, e dei loro residui, e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui. Il Regolamento, dal 15 dicembre valido per tutti gli stati membri, specifica anche la tipologia di controlli che andranno effettuati sulle combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti, differenziando tra sostanze del Gruppo A (vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti) e sostanze del Gruppo B (ovvero, sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti).
Le sostanze attive da controllare
Sono elencate (Allegato I) dalla Commissione che distingue fra due gruppi:
– GRUPPO A sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti (sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze ß-agoniste il cui uso è vietato; sostanze non autorizzate per l’uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti)
– GRUPPO B sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti (antimicrobiche; insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi; altre sostanze farmacologicamente attive, coccidiostatici e istomonostatici).