Le assicurazioni non copriranno dal 2026 per la responsabilità chi, medico o dentista, nel triennio 2023-25 non arriva ad acquisire il 70% dei crediti. Ora lo dice la legge. Peraltro, inizia adesso la necessità di parlarsi tra ordini dei medici e delle professioni sanitarie da una parte e Ministero della Salute dall’altra. La Fnomceo chiede un tavolo al ministro Orazio Schillaci, «per prevedere nuovi meccanismi di premialità o penalizzazione sul solco di quanto normato dal Parlamento». La richiesta arriva all’indomani dell’approvazione nel decreto-legge 152/2021 per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo l’articolo 38 bis del testo, convertito in legge 233/21, per il computo dei crediti individuali necessari sui quali ricavare la percentuale del 70% minimo valida ai fini dell’efficacia delle polizze assicurative si considera il triennio formativo 2023-25.
Dal prossimo triennio, per Anelli, «più che le sanzioni servono incentivi per ottenere un buon risultato sul piano della certificabilità». Deve passare l’idea che «l’esercizio della professione medica è sicuramente possibile con l’abilitazione post-laurea, ma di conseguenza non può fare a meno della certificazione delle competenze ogni 3 anni. Penso che tale passo in avanti nell’ultimo triennio si è fatto». Ora la Commissione Ecm dovrà «riflettere sui meccanismi di penalizzazione o di premialità da applicare per chi raggiunge la soglia del 70% dei crediti. L’idea è di trovare strumenti che invoglino a fare formazione, così come va recuperata la formazione sul campo. Dal ministro, che è anche presidente della Commissione nazionale per la formazione continua, ci aspettiamo un’indicazione politica». Intervistato da Odontoiatria 33, Alessandro Nisio componente della Commissione Nazionale ECM e Segretario Nazionale Albo Odontoiatri, ha sottolineato che restano aperte delle questioni. In particolare, si chiede Nisio, «quando il professionista riceve una richiesta di risarcimento danni la valutazione della presenza dei crediti ECM previsti dovrà fare riferimento al momento della apertura del sinistro nella polizza assicurativa (dal 2026 in poi) o al momento in cui si è commesso il fatto da cui origina il danno, magari molti anni prima?» Sotto il profilo deontologico ricordiamo invece che le sanzioni a chi non si aggiorna sono previste dalla legge 214 del 2011, ma sono rare; tra l’altro, prima del decreto del 5 marzo non esistevano parametri che indicassero il numero minimo di crediti da raccogliere e da quando entrava in vigore. La prima sospensione risale a primavera 2019 e si riferisce ad un odontoiatra che non aveva raccolto il numero di crediti necessari: l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Aosta optò per 6 mesi, confermati ma dimezzati in appello alla Commissione esercenti arti e professioni sanitarie (CCEPS).