Nota di precisazioni della Direzione generale Sanità animale del Minsalute sulla corretta interpretazione della norma sulla vendita a distanza al pubblico ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022
Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 135/2022 viene specificamente stabilito che il proprietario/detentore di un animale qualora intenda cederlo (a qualsiasi titolo) deve indicare sull’annuncio o comunque mettere a disposizione delle autorità competenti l’identificativo previsto dalla normativa in vigore ed avere una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell’animale. A tal proposito si segnala che la Direzione Generale ha attenzionato le Forze di polizia giudiziaria al fine di precisare che l’obbligo della certificazione medico veterinaria si applica già a tutte le specie, mentre per l’identificazione si rimanda alle norme vigenti in materia (anche regionali), nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti, fermo restando che per i cani esiste già l’obbligo della identificazione mediante microchip e la registrazione nel sistema anagrafico regionale.
Il Ministero chiede di dare ampia diffusione circa la corretta applicazione della norma da parte dei proprietari di animali tenuto anche conto del fatto che chi contravviene a tali disposizioni è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, ex comma 5 dell’articolo 14 del d.lgs 135/2022.
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