La necessità di un intervento del Ministero della Salute teso a fornire un indirizzo univoco e motivato agli Ordini origina da alcune recenti ordinanze del Tar Lombardia hanno ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria sia quello semestrale dall’infezione come individuato nella Circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 e non quello trimestrale di cui alla Circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021 come invece indicato dall’Ufficio di Gabinetto del Dicastero vigilante con la nota del 29 marzo 2022 che FNOVI ha inoltrato agli Ordini con la Circolare n. 9/2022
Per quanto le Federazioni non condividano nel merito l’orientamento espresso dai giudici amministrativi, hanno espresso al Ministro la loro preoccupazione per le ricadute che un’erronea applicazione delle citate circolari ministeriali comporterebbe per la salute pubblica tutelata dalla normativa in materia di obbligo vaccinale, per il funzionamento delle strutture sanitarie e – non in ultimo – per il sostentamento dei professionisti obbligati.
Al fine quindi di evitare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, è stata quindi chiesta con urgenza l’emanazione di una circolare che intervenga sul punto in questione per fornire un indirizzo univoco e motivato agli Ordini, attese le ricadute che un’erronea applicazione delle citate circolari ministeriali comporterebbe per la salute pubblica tutelata dalla normativa in materia di obbligo vaccinale, per il funzionamento delle strutture sanitarie e – non in ultimo – per il sostentamento dei professionisti obbligati.