Le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale. E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale che ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. Il Tribunale aveva censurato le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Per i giudici la quarantena obbligatoria inciderebbe non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e pertanto i relativi provvedimenti devono essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.
Scrivi un commento