La Commissione dell’Unione europea, considerati i preoccupanti sviluppi della situazione in Ucraina e per evitare possibili difficoltà ai rifugiati provenienti dall’Ucraina con i loro cani, gatti o altri animali da compagnia al seguito, ha evidenziato che gli Stati membri, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 576/2013 e in deroga alle condizioni previste per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, possono, in presenza di situazioni eccezionali, autorizzare preventivamente, previa richiesta dei proprietari, i movimenti non commerciali nel loro territorio di animali da compagnia non conformi purché:
a) il proprietario abbia presentato una preventiva richiesta di autorizzazione e lo Stato membro di destinazione abbia rilasciato tale autorizzazione
b) gli animali da compagnia siano isolati sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni prescritte dal citato regolamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi:
i. in un luogo approvato dall’autorità competente; e
ii. secondo le modalità previste dall’autorizzazione.
A tale proposito, tuttavia, la Commissione ha indicato agli Stati membri che, per affrontare adeguatamente questa situazione di emergenza e venire incontro ai cittadini dell’Ucraina è possibile autorizzare l’ingresso degli animali da compagnia non conformi anche senza una previa domanda di permesso da parte dei proprietari.
Tenuto conto di quanto finora evidenziato, il Ministero della salute ha prontamente informato la Commissione e i Paesi membri di accettare l’introduzione in Italia di animali da compagnia non Trasmissione elettronica conformi movimentati al seguito dei cittadini provenienti dall’Ucraina senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio dell’ autorizzazione prevista dall’articolo 32 del regolamento ( UE) 576/2013, anche al fine di tutelare il rispetto del benessere degli animali.
Il Ministero ha pertanto chiesto ai Paesi membri, nel caso di controlli effettuati alle frontiere sugli animali da compagnia movimentati al seguito di cittadini dell’Ucraina che vogliono raggiungere l’Italia, di comunicare all’indirizzo e-mail UA-pets@sanita.it la/le tipologie e numero di animali, l’identificazione degli stessi (se possibile), il nome del proprietario e l’indirizzo di destinazione in Italia.
Tali comunicazioni permetteranno al Ministero della salute di informare i servizi veterinari localmente competenti circa le introduzioni degli animali non conformi per l’applicazione a destino, da parte di tali servizi, di tutti gli interventi necessari per conformare gli animali da compagnia introdotti ai requisiti del citato regolamento ( UE) 576/2013