Più tempo per pagare le cartelle esattoriali e rinvio dei termini per restituire i prestiti Covid: sono i punti principali definiti negli emendamenti al decreto Milleproroghe, che ha ottenuto la fiducia anche dall’Aula del Senato. I voti favorevoli sono stati 196, quelli contrari 26, nessun astenuto. Il provvedimento è così approvato in via definitiva. Diverse le misure riguardanti la sanità: dal discusso bonus psicologo alle proroghe delle commissioni tecniche dell’Aifa, fino alle proroghe per il conferimento di incarichi ai direttori generali di Asl, al riconoscimento delle qualifiche ottenute all’estero e alla ricerca sugli animali.
Di seguito un’ampia sintesi delle novità.
Articolo 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica)
Si impegna i servizi sanitari delle regioni ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale. Il programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali. Per l’intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelle indirizzate dalla legge di bilancio 2022 alle medesime finalità.
Pertanto le risorse finalizzate all’attuazione delle due linee di intervento sono complessivamente pari a 20 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2022, che è corrispondentemente incrementato del medesimo importo, adeguatamente compensato dall’utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Articolo 3, comma?6-quinquies (svincolo di avanzi di amministrazione per spese correnti per far fronte all’emergenza Covid)
Si estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L.178/2020), che consentono l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da Covid.
Articolo 3-novies (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)
Si abbassa la misura dell’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022. istituisce l’imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina e disciplina il regime di circolazione e vendita di tali prodotti (inserendo un nuovo articolo 62-quater-1del Testo Unico Accise).
In sintesi l’imposta è dovuta, in misura pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Soggetto passivo dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi UE, il soggetto cedente in Italia.
Viene previsto un regime autorizzatorio per la fabbricazione dei prodotti contenenti nicotina assoggettati a imposta di consumo e per l’esercizio dell’attività di rappresentante fiscale del soggetto cedente, nel caso di prodotti provenienti da Paesi UE. Le nuove norme individuano poi le modalità di versamento dell’imposta e prevedono che il soggetto obbligato al pagamento si doti di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria. Le disposizioni si occupano inoltre della commercializzazione e della circolazione dei prodotti contenenti nicotina, chiarendo tra l’altro che la vendita di tali prodotti è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio.
Articolo 4, comma 1 (Possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in medicina generale)
Si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria66 che consente l’assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Più in particolare, la disciplina transitoria in esame consente, in considerazione dell’attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, partecipino all’assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.
Per gli incarichi concernenti l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato di idoneità al relativo esercizio – attestato che è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali -. L’assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto per il corso suddetto determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall’incarico eventualmente già assegnato.
La disciplina transitoria in esame prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalle relative norme a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale; in ogni caso, l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Previsto infineì che, in sede di accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell’assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga suddetta, nonché le relative modalità di remunerazione.
Articolo 4, comma 2 (Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)
Si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l’assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l’iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l’assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.
Articolo 4, comma 3 (Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Asl)
Si proroga, per i soggetti iscritti nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Ssn, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell’anno 2022, dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
Articolo 4, comma 3-bis (Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all’estero)
SI proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero per determinati incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario.
Articolo 4, commi 4 e 5 (Norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell’Aifa)
Si modificano alcune norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.
– che l’Aifa possa provvedere anche nel 2022 (la norma previgente faceva riferimento soltanto al 2021) all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, di 25 unità da inquadrare nell’Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, di 5 unità da inquadrare nell’Area seconda (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e di 10 dirigenti sanitari;
– che l’Aifa possa prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali suddette e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021 nel testo previgente), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 30 unità (35 unità nel testo previgente), nonché i contratti di somministrazione di lavoro con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 39 unità.
Articolo 4, comma 6 (Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici)
Il comma 6 dell’articolo 4, modificato durante l’esame referente, dispone la (ulteriore) proroga al 1° luglio 2025 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso). Inoltre, stabilisce che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione sia effettuato a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 4, commi 7 e 8 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
Questi recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell’ambito di tale proroga, resta ferma (comma 8) la possibilità di cumulo tra remunerazione dell’incarico e trattamento pensionistico.
Articolo 4, commi 8-bis e 8-ter (Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie e relativi ad alcune prestazioni pediatriche ed all’adroterapia)
Vi sono finanziamenti per il 2022 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli stabiliti per gli anni 2019-2021 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per il 2022, così come per gli anni 2019-2021, i finanziamenti concernono alcune prestazioni pediatriche e l’adroterapia. Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.
Articolo 4, commi 8-quater e 8-quinquies (Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità)
Si prevede un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per l’applicabilità al Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità delle norme della Carta europea dei ricercatori in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. In proposito si prevede che detto Consiglio deliberi le conseguenti modifiche allo Statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute è prevista la nomina del nuovo CdA, fermo restando fino a tale data il Consiglio già nominato.
Articolo 4, comma 8-sexies (Professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico)
Fissa al 31 dicembre 2022 il termine per l’adozione del decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Articolo 4, comma 8-septies (Protezione radiazioni ionizzanti)
Si proroga il termine (in scadenza al 27 febbraio prossimo) previsto per il raggiungimento dell’accordo in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni e Province autonome, sentito l’Ispettorato per la sicurezza nucleare (Isin) circa la definizione delle modalità di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti dagli attuali 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla radioprotezione al 31 marzo 2023.
Articolo 4, comma 8-octies (Protocollo di intesa per l’uso dei beni dei policlinici universitari)
Si dispongono modifiche ai termini relativi alla procedura per l’autorizzazione di specifici finanziamenti a favore delle università statali che collaborano con il Ssn, condizionati alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa che regolamentano il trasferimento, l’uso e l’assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari.
Articolo 4, commi 8-novies e 8 decies (Proroga della ferma di medici e infermieri militari)
Si proroga al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza Covid e si provvede alla copertura dei relativi oneri.
Articolo 4, comma 8-undecies (Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Si incrementa da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Ai fini della copertura finanziaria dell’incremento, si riduce, nella misura di 2 milioni di euro per il medesimo 2022, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.
Articolo 4, comma 8- duodecies (Ulteriore proroga della Commissione consultiva tecnico- scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)
Si dispone l’ulteriore proroga (dal 28 febbraio 2022) al 30 giugno 2022 dei componenti delle commissioni consultive dell’Aifa (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.
Articolo 11, comma 5-quater (Proroga dell’obbligo di registrazione in formato esclusivamente elettronico dei trattamenti relativi ai medicinali veterinari e ai mangimi medicati)
Si consente una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) dell’obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.
Articolo 22 (Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)
Si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde Covid (a seconda dei casi, di base o “rafforzato”); l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il Covid rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. In secondo luogo, l’articolo 22 in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il Covid) con un prodotto non riconosciuto dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il certificato verde Covid è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell’Ema).
Articolo 23 (Dirigenti medici)
Si novella l’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n, 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.