Il 13 febbraio 2021 in Gazzetta ufficiale europea sono stati pubblicati due regolamenti:
- Regolamento di esecuzione UE 2022/35 della Commissione che modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione UE 2022/36 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.
Regolamento di esecuzione UE 2022/35 della Commissione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
La tabella di cui all’allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di bovini.
Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l’Isola di Man e Jersey, dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda la descrizione delle zone del Regno Unito e per quanto riguarda le pertinenti garanzie in materia di sanità animale per il Canada, il Regno Unito e tali dipendenze della Corona in modo da rispecchiare le garanzie per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la leucosi bovina enzootica, figuranti rispettivamente nella seconda e nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
La voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell’Unione dell’indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nelle tabelle di cui all’allegato IX, parti 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali zone, delle garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l’Isola di Man e Jersey nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
La tabella di cui all’allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini.
Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l’Isola di Man dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare le garanzie in materia di sanità animale per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica figuranti nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
La voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell’Unione dell’indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nella tabella di cui all’allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento.
È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l’Isola di Man nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
La tabella di cui all’allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, in quanto il regolamento (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includervi il Montenegro.
Tenuto conto di quanto indicato precedentemente, la Commissione ha adottato il presente regolamento.
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
- all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività di cui all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
ii) parte 1, sezione B, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;»;
- gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Regolamento di esecuzione UE 2022/36 della Commissione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente “i certificati”). In particolare l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l’altro, modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.
Più in particolare, l’allegato III, capitoli 1 (MODELLO BOV), 2 (MODELLO OVI), 24 (MODELLO MP-PREP), 25 (MODELLO MPNT), 26 (MODELLO MPST), 27 (MODELLO CAS), 41 (MODELLO GEL), 42 (MODELLO COL), 43 (MODELLO RCG), 44 (MODELLO TCG) e 50 (MODELLO COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione (6) al fine di aggiornare, tra l’altro, le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina aggiungendo condizioni specifiche applicabili all’ingresso nell’Unione di prodotti derivati da ruminanti provenienti da un paese con un rischio controllato di BSE quando detti prodotti sono derivati da animali che provengono da un paese con un rischio indeterminato di BSE. Tali nuove prescrizioni per l’ingresso nell’Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
L’allegato III, capitolo 27, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di budelli destinati al consumo umano (MODELLO CAS). Conformemente all’articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2020/692, il punto II.2.2 di tale modello di certificato sanitario/ufficiale prevede la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche, e pertanto elencati nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, di introdurre nell’Unione partite di budelli senza necessità di certificare l’applicazione dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’attuale formulazione di tale punto non è tuttavia sufficientemente chiara per quanto riguarda la zona di origine dei budelli cui tale possibilità è applicabile. Al fine di chiarire che tale possibilità si applica solo alle zone elencate nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno inserire il codice della zona di origine dei budelli quale indicato nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.
Inoltre l’allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). Tali modelli non riflettono tuttavia le alternative al periodo di permanenza degli animali da cui è stato ottenuto il latte nel paese terzo o territorio di origine del latte o dei prodotti lattiero-caseari, o nella loro zona, attualmente stabilito all’articolo 154 del regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1705. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
L’allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (MODELLO COMP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (MODELLO TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Per quanto riguarda il luogo di produzione, l’attestato di sanità animale non riflette la possibilità di certificare che i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti sono stati prodotti in uno Stato membro. Poiché i prodotti lattiero-caseari prodotti in uno Stato membro soddisfano tutte le necessarie garanzie in materia di sanità animale, è opportuno includere tale possibilità nei suddetti modelli. Dovrebbe essere inoltre modificato l’attestato di sanità animale per chiarire le diverse opzioni previste per la certificazione delle specie di origine del latte da cui sono stati ottenuti i prodotti lattiero-caseari. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
Tenuto conto di quanto indicato precedentemente, la Commissione ha adottato il presente regolamento.
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022 continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali, certificati ufficiali o certificati sanitari rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, da 24 a 28, 31, da 33 a 35, da 41 a 45, 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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