Il Sole 24 Ore. La nuova stretta anti-Covid comincia oggi da bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine, mezzi di trasporto. Per accedervi, sia al chiuso che all’aperto, servirà il green pass “rafforzato”, quello che si ottiene cioè con la vaccinazione (anche per i 15 giorni successivi alla prima dose) o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus e che ha una durata di sei mesi. Stop, dunque, a chi ha solo la certificazione legata al tampone. Praticamente, un mini-lockdown per gli italiani non vaccinati – quasi 4,8 milioni quelli sopra 12 anni – che esclude soltanto i servizi essenziali (come alimentari e farmacie).
A queste restrizioni si aggiungerà dal 20 gennaio l’obbligo del green pass base (anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare) per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Dal 1° febbraio, poi, lo stesso certificato base sarà necessario anche per entrare in uffici pubblici, poste, banche e negozi. Un decreto atteso nelle prossime due settimane dovrà chiarire quali sono le attività ritenute necessarie per soddisfare esigenze primarie, che in quanto tali saranno escluse dal nuovo obbligo.
L’obbligo di vaccino
L’altra grande novità al debutto con il decreto legge varato dal Governo il 5 gennaio, è l’obbligo di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno più di 50 anni o che li compiranno entro il prossimo 15 giugno. È una platea di 27 milioni di persone, 8 milioni delle quali risultano occupate, come lavoratori dipendenti o come autonomi. Dal 15 febbraio, i lavoratori sopra 50 anni – sia dipendenti, sia liberi professionisti – nel settore pubblico e nel privato, dovranno avere il green pass rafforzato per poter svolgere la propria prestazione nei luoghi di lavoro. L’obbligo si applica, per ora, fino al 15 giugno.
Per la maggior parte, si tratta di persone già vaccinate, come rivela il monitoraggio diffuso settimanalmente dal Governo. Ma nella fascia di età tra 50 e 59 anni, ad esempio, ce ne sono 993mila che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino. Tra 60 e 69 anni, gli italiani non coperti dal vaccino sono 616.595.
Restano comunque due milioni di italiani non vaccinati, di età compresa fra 30 e 49 anni, che sono esclusi, per ora, dal nuovo obbligo vaccinale. A meno che non lavorino in settori per i quali l’obbligo era già previsto, come sanità, scuola, e sicurezza.
A questi settori si aggiunge ora l’università: il decreto legge del 5 gennaio estende infatti l’obbligo del vaccino anti-Covid al personale docente e non docente degli atenei, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori. A partire dal 1° febbraio. Nessuna novità invece per gli studenti universitari: per accedere agli atenei basterà la certificazione base e i controlli continueranno a essere a campione. Tanto più che per i primi due mesi del 2022 molti atenei, recependo l’input giunto dalla ministra Cristina Messa, stanno programmando gli esami (soprattutto gli orali) e le sedute di laurea di nuovo a distanza.
Senza stipendio
Rinviando all’altro articolo in pagina per l’approfondimento sul quadro sanzionatorio, ricordiamo che la conseguenza più rilevante da mettere in conto, per i lavoratori che non volessero adempiere all’obbligo del vaccino, è la sospensione dal servizio e dallo stipendio: poiché gli obblighi vaccinali già previsti fino a oggi per i lavoratori si applicano fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza, e il nuovo obbligo per i lavoratori over 50 vale fino al 15 giugno, il periodo non coperto da retribuzione, in caso di mancata vaccinazione, sarebbe piuttosto lungo.
Non si rischiano, invece, conseguenze disciplinari, come il licenziamento, perché le norme emergenziali fanno salve, per chi non si vaccina, la conservazione del posto di lavoro.
IL QUADRO SANZIONATORIO
Alla nuova stretta del governo incentrata su green pass (base o rafforzato) e obbligo vaccinale si accompagna anche un quadro sanzionatorio aggiornato.
Sanzione di 100 euro
Nuova di zecca, ad esempio, è la sanzione di 100 euro una tantum prevista nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio scorso per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non saranno in regola con l’obbligo vaccinale. Insieme alla precisazione che a sanzionare i “no vax” sarà l’agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali, su scala regionale o provinciale.
Sanzione da 600 a 1.500 euro
Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti soggetti all’obbligo di vaccino anti-Covid o soggetti all’obbligo di green pass base, che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è già prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro. Raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l’inadempimento viene reiterato. La stessa sanzione si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato, se andranno a lavorare pur non avendo adempiuto all’obbligo di vaccinazione. E come già avviene per i lavoratori privi di green pass, anche gli addetti ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio saranno sprovvisti del green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento.
Per la sanità, che ha fatto da apripista sull’obbligo vaccinale, e per la scuola, che si è aggiunta a partire dal 15 dicembre 2021, il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del super green pass attestante l’obbligo adempiuto, fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Nel caso dei docenti e del personale scolastico, contestualmente, scatta per i dirigenti il diritto di nominare un supplente che resterà in servizio fino all’eventuale rientro del diretto interessato, che si sia messo in regola con le prescrizioni previste dalla normativa.
Sanzione da 400 a 1.000 euro
Il mancato possesso della certificazione verde produce una conseguenza amministrativa anche per i comuni cittadini. Per le persone che accedono senza certificazione verde (sia base che rafforzata) ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass, se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell’attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di 10 giorni.