Con il decreto legislativo 179/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 novembre e in vigore dal 14 dicembre, l’Italia si dota di una disciplina sanzionatoria per violazione al commercio dei biocidi in applicazione del regolamento regolamento 528/2012 che dà disposizioni anche per i prodotti utilizzati in campo veterinario e degli animali.
Il regolamento 528/2012 ,sostituito la direttiva 98/8/CE, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato e l’uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell’uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti. Le disposizioni si fondano sul principio di precauzione, a protezione, in particolare, delle categorie di persone più deboli.
Nello schema si prevedono fattispecie analoghe a quelle attualmente previste dal decreto legislativo n. 174 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/8/CE.
Il testo disciplina, tra l’altro, le sanzioni in caso di commercializzazione di prodotti in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 516 a 5.160 euro. Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un prodotto non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione.
Sono previste, inoltre, sanzioni minori, pecuniarie e non detentive, per la messa a disposizione sul mercato italiano, in assenza di autorizzazione, di un biocida per il quale è prevista l’autorizzazione semplificata o nel caso in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro e identico a un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo.
Ulteriori sanzioni sono previste per la sperimentazione o realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che interessino biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista, o che determinino dispersione nell’ambiente degli stessi, nonché per l’inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti dell’autorità competente.