Una nota del 28 settembre del Ministero della Salute fornisce indicazioni circa l’allineamento delle rimanenze di medicinali veterinari. Messa a disposizione un’apposita funzione informatica, rivolta principalmente agli operatori, in capo ai quali ricade la responsabilità delle rimanenze, ed estesa a ulteriori profili, nei limiti delle competenze e di eventuali situazioni di emergenza.
L’articolo 86 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. stabilisce che “Non costituiscono scorte le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all’interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa”. Per tali rimanenze è prevista l’annotazione, a cura dell’allevatore, nel registro cartaceo alla voce “Confezioni residue”. Con l’introduzione del registro elettronico si rende necessario aggiornare il sistema informatico sulla tracciabilità del farmaco veterinario (c.d. REV), allineando le rimanenze registrate a sistema con quelle reali. A tal fine, è stata predisposta e messa a disposizione un’apposita funzione informatica (ALLEGATO), rivolta principalmente agli operatori, in capo ai quali ricade la responsabilità delle rimanenze, ed estesa a ulteriori profili, nei limiti delle competenze e di eventuali situazioni di emergenza.