È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un regolamento di modifica circa il modello il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate.
A causa della presenza di malattie gravi in alcuni paesi si è posto l’obbligo di stabilire un metodo di controllo efficace per evitare la propagazione di determinate malattie.
Di seguito riportiamo la modifica al regolamento.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1699 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2021
che modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita? animale («normativa in materia di sanita? animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5, lettera b),
considerando quanto segue:
- Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e le condizioni che disciplinano le modalita? secondo le quali tali certificati accompagnano le partite di tali prodotti.
- L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede restrizioni di polizia sanitaria generali relative alla spedizione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di specie sensibili da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni a norma della legislazione dell’Unione in campo veterinario o a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave che figura nell’allegato I della direttiva 92/119/CEE (4). Tale direttiva e? stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 introduce, tra l’altro, un nuovo insieme di norme per la prevenzione e il controllo di determinate malattie.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (5) stabilisce norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. L’articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento delegato prevede che i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni istituita dove e? stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un’ulteriore diffusione della malattia, e spostati al di fuori di essa, devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorita? competente in conformita? alla parte II, capo II, di tale regolamento delegato.
- Il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme per l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale. L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che le partite di sottoprodotti di origine animale debbano essere accompagnate durante il trasporto dai documenti commerciali o dai certificati sanitari di cui all’allegato VIII, capo III, di tale regolamento. La normativa sui sottoprodotti di origine animale e? un insieme completo di norme, in particolare relative alla classificazione, alla raccolta, al trasporto e alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. E? pertanto opportuno introdurre un nuovo modello di certificato, di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687, nell’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- E? opportuno modificare di conseguenza l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- Dovrebbe essere introdotto un adeguato periodo transitorio per consentire agli Stati membri e ai portatori di interessi di adeguarsi alle nuove norme in materia di movimenti di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni istituite in conformita? al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 e? modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2021.
Il presente regolamento e? obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 e? aggiunto il seguente punto 7:
7. Modello di certificato sanitario
Il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate è consultabile nell’allegato cliccando qui.
Fonte: EUR-Lex