E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19.7.2021 il Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso classifica gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni, a seconda del loro rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), come aventi un rischio trascurabile di BSE, un rischio controllato di BSE o un rischio indeterminato di BSE.
Il regolamento (UE) 2020/772 ha modificato l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo norme che limitano l’abbattimento e la distruzione di caprini, in un gregge in cui sia stato confermato un caso di scrapie classica, unicamente agli animali suscettibili a tale malattia. Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/772 all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 non riguardavano tuttavia la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8, e capitolo B, parte I, sezione A, punto 8, al fine di garantire una sorveglianza e una comunicazione adeguate del genotipo dei casi di TSE accertati nei caprini.
Nell’allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro d’azienda prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio. Ne consegue che, prima della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 da parte del regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, la rimozione del materiale specifico a rischio era prescritta negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi o negli ovini e nei caprini ai quali è spuntato un incisivo permanente. Il regolamento (UE) 2018/969 ha modificato l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo la possibilità di utilizzare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli ovini e i caprini di età superiore ai 12 mesi. Da quando è stata introdotta nel 2018, nessuno Stato membro si è tuttavia avvalso di tale possibilità. Essa era inoltre destinata ad essere applicata solo negli Stati membri e non ad essere estesa ai paesi terzi. Di conseguenza, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è ora opportuno sopprimerla, tornando alla prescrizione precedente.
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure per il controllo e l’eradicazione delle TSE, compresa la scrapie atipica. Il capitolo B di tale allegato stabilisce le misure da applicare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ha modificato l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di sopprimere tutte le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica, ma ha mantenuto una sorveglianza rafforzata per due anni in tali greggi in modo da raccogliere un maggior numero di dati scientifici sulla scrapie atipica. Dalla data di adozione del regolamento (UE) n. 630/2013 è stata raccolta una quantità significativa di dati. La misura di cui all’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, che non riguarda considerazioni di salute pubblica, dovrebbe pertanto essere soppressa.
L’allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i requisiti per l’importazione nell’Unione di prodotti derivati da bovini, ovini e caprini. Tali requisiti variano in funzione della qualifica sanitaria relativa alla BSE del paese o della regione di origine dei prodotti nonché in funzione della qualifica sanitaria relativa alla BSE del paese o della regione di origine degli animali da cui derivano i prodotti. La qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nella decisione 2007/453/CE della Commissione, che elenca i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE e con un rischio controllato di BSE e dispone che tutti gli altri paesi o regioni debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.
I requisiti specifici di cui all’allegato IX, capitolo C, sezione B, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 999/2001 sono coerenti con i requisiti di cui alla sezione D, punto 1, lettera a), e lettera c), punto ii), del medesimo capitolo per l’importazione diretta nell’Unione da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE. Tali requisiti specifici tuttavia non sono attualmente fissati nell’allegato IX, capitolo C, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce i requisiti per le importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE. Ne consegue che, a causa di tale omissione involontaria, è attualmente consentito importare nell’Unione, da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE, prodotti derivati da animali che provengono da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE che non sono conformi a tali requisiti specifici. I requisiti specifici di cui all’allegato IX, capitolo C, sezione B, lettere g) e h), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere inseriti nel capitolo C, sezione C, del medesimo allegato.
Il regolamento è disponibile integralmente qui.