Si disciplinano i certificati verdi Covid che avranno una durata di 9 mesi a partire dalla seconda somministrazione, di sei mesi in caso di guarigione dal Covid e di 48 ore decorrenti dalla dall’esecuzione di un test molecolare. Viene inoltre dato un peso maggiore ai parametri sull’occupazione dei posti letto di terapia intensiva ed area medica per valutare la classificazione del rischio delle Regioni. Disciplinate le date per le riaperture delle attività e per il prolungamento e progressiva eliminazione del coprifuoco. IL TESTO
Previste per questa mattina in aula alla Camera le dichiarazioni di voto e l’appello nominale per la votazione della questione di fiducia, posta ieri dal Governo, sul Decreto riaperture. Nel testo viene prolungato fino al prossimo 31 luglio lo stato di emergenza, e vengono modificati gli orari previsti per il coprifuoco. Si disciplinano i certificati verdi Covid e viene dato un peso maggiore ai parametri sull’occupazione dei posti letto di terapia intensiva ed area medica per valutare la classificazione del rischio delle Regioni.
Più nel dettaglio l’articolo 1 dispone la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento. Viene previsto che tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 si applichino le misure previste dal Dpcm 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni in zona bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la possibilità per i Presidenti di Regionedi applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell’incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di ne determini un rischio alto di diffusività.
Con una modifica approvata in sede referente (che riproduce il contenuto dell’articolo 1 del D.L. 65/2021) vengono poi disciplinati i limiti orari degli spostamenti in zona gialla nel periodo compreso fra il 18 maggio e il 20 giugno 2021. Come specificato in seguito, nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona gialla vengono scanditi secondo le seguenti fasce temporali:
– 18 maggio – 6 giugno 2021: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
– 7 giugno – 20 giugno 2021: dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
– dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’articolo 2-ter, introdotto durante l’esame referente, impegna il Ministero della salute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al Covid, in caso di pazienti affetti da Covid, assicuri: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni attraverso una figura appositamente designata all’interno dell’unità operativa di degenza, incluso il pronto soccorso; lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, ovvero, in subordine o come opportunità aggiuntiva, l’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l’individuazione di ambienti dedicati, adibiti all’accesso di almeno un familiare.
L’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame referente, prevede che per le persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi Covid di cui all’articolo 9.
L’articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni Afam.
L’articolo 3-bis, inserito in sede referente, autorizza, dal 1° luglio 2021, a tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.
L’articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati. Le modifiche apportate in sede referente fanno rifluire nel decreto in esame quanto attualmente previsto dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 con modifiche all’orario del coprifuoco e aperture per la ristorazione anche al chiuso.
L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che, dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi le seguenti attività:
– esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
– gallerie commerciali;
– parchi commerciali;
– altre strutture ad essi assimilabili.
L’articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi.
L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame referente, conferma, nelle zone gialle, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.
L’articolo 6, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all’aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.
L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.
L’articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, anche in aree pubbliche, convegni e congressi.
L’articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche e spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.
L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame referente, consente:
– dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore
situati in zona gialla;
– dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
L’articolo 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di:
– sale giochi;
– sale scommesse;
– sale bingo;
– casinò.
L’articolo 9 disciplina l’istituto delle certificazioni verdi Covid-19 che è rilevante nell’ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da Covid-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza.
I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie: vaccinazione contro il Covid-19; guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo. La durata di validità della certificazione è pari: a nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale; a sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione; a quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall’esecuzione del test.
L’articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Si introducono anche modifiche volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
L’articolo 10-bis, inserito nel corso dell’esame referente, modifica la procedura di adozione ed aggiornamento dei protocolli e delle linee guida (di cui all’art. l, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020) per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali prevedendo che essi siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni.
L’articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 del decreto-legge in esame, a parte alcune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade al 31 dicembre 2021. Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021.
Gli articoli da 11-bis ad 11-duodevicies recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi.
L’articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell’anticipazione sull’indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l’emergenza Covid-19: si dispone che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell’indennizzo.
L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori sono sempre consentite. La disposizione è volta ad assicurare piena continuità allo svolgimento delle suddette prove selettive di abilitazione in considerazione del ruolo essenziali svolto dal settore dell’autotrasporto durante l’emergenza Covid-19.
L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente ai Comuni di procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto voucher taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al Testo Unico degli Enti locali.
L’articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19.
L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame referente, prevede la clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norma di attuazione.
L’articolo 14 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 23 aprile 2021.
08 giugno 2021