L’attuale legislazione italiana sul “Lavoro a tempo determinato” (articoli 19-29 del Dlgs 81/15, più varie leggi speciali) esclude infatti dalle tutele previste a favore dei lavoratori a tempo determinato del settore privato – prima fra tutte la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di una successione di contratti a termine durata superiore a 24 mesi – le categorie di lavoratori del settore pubblico menzionate nella lettera di addebiti della Commissione: il personale docente della scuola, il personale del Ssn, i lavoratori delle fondazioni di produzione musicale e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, i volontari dei vigili del fuoco richiamati in servizio e alcune categorie di lavoratori delle università. Il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione, che molto probabilmente sfocerà in un processo dinanzi alla Corte di giustizia, fa seguito a una serie di questioni pregiudiziali di interpretazione della direttiva 1999/70 poste negli ultimi anni da 28 giudici italiani del lavoro, questioni che hanno dato luogo ad altrettante sentenze con le quali la Corte di giustizia ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo di varie disposizioni della legislazione italiana.
Nella prima di tali pronunce (sentenza C-53/04) i giudici Ue avevano preso atto del duplice regime sanzionatorio esistente nell’ordinamento italiano per prevenire e reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, a seconda che tali contratti fossero stati conclusi con un datore di lavoro privato (articolo 19 Dlgs 81/15) o un datore di lavoro del settore pubblico (articolo 36.5 del Dlgs 165/01). La liceità di tale trattamento differenziato dei lavoratori del settore pubblico era tuttavia subordinata dalla Corte alla condizione che la sanzione alternativa, vale a dire il risarcimento del danno, presentasse «garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori».
Nella successiva ordinanza C-50/13 la Corte Ue ha dovuto invece constatare che l’articolo 36.5 del Dlgs 81/15 era interpretato dalla Cassazione italiana nel senso di imporre al lavoratore la probatio diabolica, difficile da produrre, di aver dovuto rinunciare nel corso della successione di rapporti di lavoro a durata determinata, a migliori occasioni di impiego. Dalla constatazione della pratica impossibilità di ottenere un risarcimento del danno, la Corte ha dedotto l’incompatibilità dell’articolo 36.5 del Dlgs 81/15 con l’articolo 5 della direttiva 1999/70, che impone espressamente agli Stati membri di sanzionare «gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».
La situazione dei lavoratori a termine si prospetta poi ancora più priva di tutele nel settore dell’insegnamento. L’articolo 4 della legge 124/99 prevede infatti «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» la possibilità di conferire supplenze temporanee.
Chiamata a pronunciarsi sulla successione di contratti di lavoro a termine, la Corte di giustizia ha affermato (sentenza C-22/13) che tale disposizione di legge italiana era due volte contraria all’articolo 5 della direttiva 1999/70 in quanto non indicava “tempi certi” per l’espletamento delle procedure concorsuali e in quanto, autorizzando il conferimento di una serie illimitata di supplenze, escludeva la possibilità per i docenti a contratto della scuola pubblica di ottenere un qualsiasi risarcimento.
Alla medesima conclusione sono pervenuti i giudici europei anche nella sentenza C-331/17 avente a oggetto l’assenza, nella legislazione italiana sul personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di una tutela in caso di utilizzo abusivo, da parte delle fondazioni stesse, di una successione di contratti di lavoro a termine.
La Corte Ue ha infine dichiarato contraria all’articolo 4 (“Non discriminazione”) della direttiva 1999/70 l’articolo 75 del Dl 112/08 che, in caso di stabilizzazione del personale a contratto delle autorità indipendenti quali l’Agcm (C-302/11) e l’Aeeg (C-393/11), escludeva la presa in considerazione dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato da quegli stessi lavoratori prima della loro assunzione in ruolo, con conseguente calo del livello retributivo.
Sulla base di tutte queste sentenze pregiudiziali emanate dalla Corte di giustizia, l’esito del procedimento di infrazione avviato dalla Commissione contro l’Italia appare scontato. E per i lavoratori del settore pubblico c’è l’opportunità di proporre un’azione di risarcimento del danno subito.