Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore. Il 3 gennaio l’Inps pagherà le pensioni adeguando all’inflazione del 2022 (+7,3%) solo gli importi che attualmente non superano quattro volte il trattamento minimo dell’anno scorso (cioè fino 2.101,52 euro). Gli altri assegni saranno rivalutati nella prima mensilità utile successiva all’approvazione della legge di Bilancio 2023, oggi ancora all’esame del Parlamento.
L’istituto di previdenza, si legge nella circolare 135/2022, ha preso questa decisione «al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite». Cioè, dato che non è ancora stato deciso in che misura riconoscere l’adeguamento all’inflazione per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo, si provvederà più avanti, in modo da non dover erogare somme che poi devono essere recuperate.
L’adeguamento pieno all’inflazione del 2022 per gli importi attuali fino a 2.101,52 euro è invece considerato certo e quindi a gennaio si potrà corrispondere la maggiorazione. Va ricordato che la perequazione opera considerando come un unico trattamento le eventuali differenti pensioni di cui è titolare una persona.
La circolare ribadisce i valori definitivi di riferimento del 2022, precisando che l’adeguamento all’inflazione definitiva (+1,9% rispetto al provvisorio 1,7%) è già stato effettuato lo scorso mese di novembre, come disposto dal decreto legge 115/2022, che ha anticipato l’operazione di solito svolta a gennaio dell’anno successivo a cui si riferisce.
Per effetto della rivalutazione del 7,3%, il trattamento minimo “base” (non quello che la legge di Bilancio 2023 dovrebbe maggiorare in via temporanea) sarà di 563,74 euro mensili (525,38 quest’anno) e di 7.328,62 euro annuali. L’assegno vitalizio mensile passerà dagli attuali 299,49 a 321,36 euro, mentre l’assegno sociale, a cui si accede a 67 anni, salirà da 469,03 a 503,27 euro mensili e da 6.097,39 a 6.542,51 euro annuali. Per quest’ultimo cambia anche il limite di reddito massimo per beneficiare della prestazione che, per il singolo individuo, sarà di 6.542,51 euro mentre quello dei coniugi di 13.085,02 euro.
Rivalutate le prestazioni per invalidi e sordomuti (313,91 euro al mese), ciechi parziali (217,64 euro) e ciechi assoluti (339,48 euro).
I limiti di reddito personale per l’integrazione al minimo delle pensioni del fondo lavoratori dipendenti saranno di 7.328,62 euro (limite fino a cui spetta l’integrazione intera) e 14.657,24 euro oltre il quale non scatta l’integrazione. Tra i due valori l’integrazione è parziale, in relazione all’importo della pensione. Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, i limiti di reddito coniugali saranno di 21.985,86 e 29.314,48 euro.
Aggiornati i tetti di reddito per la cumulabilità con la pensione ai superstiti. Fino a 21.985,86 euro annui la reversibilità non viene ridotta; oltre tale importo e fino a 29.314,48 euro scatta il taglio del 25%; fino a 36.643,10 euro il taglio è del 40%; oltre, del 50 per cento.
Per i soggetti al metodo contributivo, il massimale di retribuzione pensionabile passa dagli attuali 105.014,00 euro a 112.680,00.
L’importo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva a 67 anni sarà di 754,91 euro, mentre quello per l’anticipata contributiva (a 64 anni) di 1.409,16 euro.