Un medicinale veterinario è immesso sul mercato soltanto se è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto da parte di un’autorità competente. L’art.34, comma 3, del Reg. (UE) 2019/6 prevede che un medicinale veterinario non sia soggetto a prescrizione se sono soddisfatte determinate condizioni: che la somministrazione del medicinale veterinario sia limitata a forme farmaceutiche che non richiedano alcuna conoscenza o competenza particolare per l’uso del prodotto; che il medicinale veterinario, anche se somministrato in modo non corretto, non presenti alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o gli animali trattati o per altri animali, o per la persona che lo somministri o per l’ambiente; che il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario non contenga alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi eventi avversi derivanti dall’impiego corretto; che il medicinale veterinario suddetto o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non sia stato in precedenza , oggetto di frequenti segnalazioni di eventi avversi; che il riassunto delle caratteristiche del prodotto non riporti controindicazioni relative all’uso del prodotto in questione in combinazione con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione; che non esista alcun rischio per la salute pubblica in relazione ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario; che non esista alcun rischio per la salute pubblica o la sanità animale in relazione allo sviluppo di resistenze a sostanze, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario contenente tali sostanze.
I farmaci veterinari che non hanno bisogno di prescrizione, possono essere commercializzati praticamente presso qualsiasi esercizio commerciale che venda prodotti per animali da compagnia. Inoltre le farmacie, le parafarmacie e i grossisti autorizzati alla vendita diretta, nonché altri esercizi commerciali che già vendono medicinali veterinari di cui all’art. 90 del decreto legislativo n.193/2006, possono vendere questi medicinali veterinari a distanza tramite i servizi della società dell’informazione, previa comunicazione al Ministero della salute, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2019/6, indicando i siti internet utilizzati a tale scopo…..
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