di Claudio Testuzza, il Sole 24 Ore sanità. Per andare in pensione con qualche anno d’anticipo, magari sfruttando le varie quote 100, 102 o l’”opzione donna”, ovvero per provare a rimpolpare l’assegno che si percepirà quando si raggiungeranno i requisiti per abbandonare il mondo del lavoro, diventa sempre più importante valorizzare il maggior numero di anni utili per raggiungere i requisiti minimi e accedere alla pensione. A tal fine gli strumenti a disposizione sono il riscatto, il cumulo, la ricongiunzione, la totalizzazione e possono essere gratuiti od onerosi.
Il riscatto degli anni di laurea e di studio sono stati, nel passato, il primo atto di coloro che entravano nel mondo del lavoro. Il motivo, oltre quello del recupero previdenziale di diversi anni, era costituito anche dal fatto che i pagamenti richiesti non erano esorbitanti, rateizzabili e soprattutto, poiché i calcoli del dovuto venivano fatti a distanza di tempo, si pagava con denaro del valore del momento della richiesta spesso poi, all’atto del pagamento, svalutato.
I costi del riscatto tradizionale, sino a un terzo dello stipendio annuo, per ogni anno riscattato, sono diventati, in molti casi proibitivi e molti vi hanno rinunciato. Ma dal 2019 è possibile richiedere il riscatto anche in una forma agevolata, godendo di un risparmio che può superare il 70/80 per cento di quanto richiesto per un riscatto normale. Il riscatto agevolato della laurea ai fini pensionistici può essere messo in pratica da tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, dagli autonomi e liberi professionisti, senza alcun limite di età. L’agevolazione sta nel fatto che sono previsti dei costi contenuti per la conversione degli anni di studio ai fini pensionistici e, stando a quanto previsto dalla Legge n. 26/2019, il costo forfettario è di 5.265 euro per ogni anno di università. Occorre tener presente che la quota si riduce poi ulteriormente per effetto della deducibilità fiscale di quanto versato. Nel caso di un riscatto richiesto dal genitore dell’interessato, qualora inoccupato, il richiedente porterà in detrazione il 19 per cento del versamento. Accanto all’evidente vantaggio economico bisogna evidenziare che la sua attuazione è soggetta alla scelta delle liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo, meno vantaggioso del precedente sistema retributivo. Questa limitazione riguarda, in particolare coloro che abbiano maturato al 31 dicembre 1995 almeno di 18 anni di contributi o per coloro che abbiano prodotto versamenti previdenziali prima di quella data. A questo riguardo ricordiamo che dal 2011 anche questi contribuenti più anziani, ricadono, anche loro, nel sistema di calcolo contributivo.
Oltre al riscatto, anche altri interventi idonei a recuperare anzianità contributive prodotte verso diversi enti previdenziali sono previsti dalle attuali disposizioni .
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Fino al 30 giugno 2010 chi chiedeva di ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti ( Inps) i periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “ alternativi ” non pagava alcun onere perché tale forma di ricongiunzione era assolutamente gratuita. Dal 1 luglio 2010 invece, per effetto di quanto previsto dal Legge 122/2010, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa per il richiedente.
La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioni previdenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione. Con il decreto n. 42 del 2006 è stata disciplinata la totalizzazione riferita a qualsiasi forma di accredito sia per il lavoro dipendente sia per quello autonomo ed anche, è questo appare particolarmente utile per i medici che contribuiscono solo transitoriamente all’Enpam. Con la totalizzazione si ha la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata. Il risultato è un’unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni. La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi e quest’ultimi vanno sommati per la loro intera durata, non è, quindi , possibile la totalizzazione parziale.
Il cumulo è il “nuovo” istituto che consente di ottenere un trattamento pensionistico unitario ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione previdenziale (anche presso le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti), con il cumulo della contribuzione accantonata presso le diverse gestioni che procedono pro quota al calcolo della pensione sia per il diritto che per la misura. Con la legge di stabilità 2017 (l. n. 232 del 2016) il cumulo è divenuto un istituto generale, applicandosi a tutti i tipi di pensione nonché estendendosi a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui, appunto, le Casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti privatizzate ex d.lgs. n. 509/94 come per i medici è l’Enpam. Consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditai presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata . Da segnalare che a seguito dell’introduzione della Pensione con «Quota 100» e «Quota 102» il cumulo può essere esercitato anche per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per tale prestazione (38 anni di contributi). In tal caso, a differenza di quanto sopra riferito, il cumulo può avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione presente nelle gestioni pubbliche (Inps) con esclusione, pertanto, della contribuzione accreditata presso le casse professionali.