I nuovi obblighi, con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono stati introdotti con i decreti Mipaaf 6 agosto 2021 n. 0360338, per il latte bovino, e 26 agosto 2021 n. 0359383, per il latte ovicaprino emanati in attuazione dell’articolo 151 del regolamento UE n. 1308/2013.
Il differimento, che avrebbe dovuto servire per implementare le funzioni del sito Sian, è stato invece disatteso da Agea che ha provveduto in anticipo all’implementazione, limitatamente però al solo dato del prezzo medio pagato ai produttori del quale è richiesta l’indicazione nell’ambito della denuncia mensile relativa alle transazioni di latte bovino, distintamente fra quello convenzionale e quello bio, in scadenza il 20 aprile per il mese di marzo.
Il tutto è avvenuto a sorpresa e senza indicazioni precise da parte di Agea. Relativamente al prezzo pagato ai produttori, mentre le aziende commerciali e industriali ne dispongono in quanto agenti sulla base di contratti di fornitura, altrettanto non avviene per le società cooperative nelle quali i produttori soci conferiscono il latte in adempimento della obbligazione statutaria con prezzo alla cui determinazione la cooperativa perviene ex-post solo in fase di chiusura del bilancio. Ne consegue che la cooperativa primo acquirente, per tutta la durata dell’esercizio e sino all’approvazione del bilancio, non dispone del prezzo da pagare ai produttori soci e, pertanto, si trova nella impossibilità di adempiere se non «solo convenzionalmente» sulla base di necessarie indicazioni ufficiali.
Mensilmente, infatti, l’unico dato di cui possono disporre le cooperative è quello del prezzo eventualmente corrisposto a titolo di acconto che però è di entità notevolmente inferiore.
Tale prezzo subisce spesso modificazioni venendo integrato da una frazione corrisposta a saldo dei conferimenti dell’esercizio precedente. In tali casi, come si evince dal sito Sian, è richiesta l’indicazione del «prezzo medio di riferimento pagato nel mese» e ancora che, «nel caso venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, va indicata la redditività media del latte», concetto del tutto astratto e ciò, in particolare, proprio per le cooperative per le quali, per le motivazioni espresse in precedenza, il prezzo è determinato, solo a fine esercizio, sulla base delle risultanze dell’attività mutualistica che prescinde dalle ordinarie regole di mercato pervenendo a risultati spesso, e anche fortemente, divergenti, in senso sia migliorativo e sia peggiorativo, da quelli del mercato in cui operano, condizioni che, anche ai fini fiscali, hanno giustificato l’inapplicabilità, prima degli Studi di settore, e ora degli Isa.
L’unica soluzione possibile sarebbe quella di indicare il cosiddetto prezzo «alla stalla» desumibile dall’osservatorio prezzi di Ismea, dalle camere di commercio ovvero anche dagli accordi regionali.
E ancora, dal sito si evince che il prezzo va espresso in euro per 100 kilogrammi però «tenendo conto della qualità», modalità di determinazione del prezzo oltremodo diffusa alla quale consegue una integrazione ovvero una penalizzazione del prezzo sulla base delle caratteristiche chimico-fisica-organolettica del prodotto. Anche in questo caso sussistono problemi operativi in quanto, nella pratica, dai parametri qualitativi del latte si perviene alla «rettifica» del prezzo in molti casi con cadenza infrannuale o anche annuale, con la conseguenza che le rettifiche del prezzo sulla base della qualità del prezzo non sono disponibili mensilmente.
Appare, pertanto, evidente come il dato convenzionale proposto appaia, almeno per le società cooperative, quale unica soluzione possibile sul piano pratico-operativo.