L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia, sopprimere dagli elenchi le aree in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia e approvare alcuni programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.
In considerazione del fatto che per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), l’infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi di eradicazione per l’intero territorio o per parte di esso, e del fatto che si è ritenuto opportuno elencare i bovini e gli ovini e caprini separatamente per tali malattie, la Commissione ha deciso di adottare il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/214 17 febbraio 2022 nel quale viene così modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620:
- Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell’allegato I, parte II, capitolo 1. 4.
- Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell’allegato I, parte II, capitolo 2.
Pertanto, l’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, come modificato dal presente regolamento, conterrà capitoli diversi per i bovini e per i caprini e gli ovini, cosa che ha comportato la modifica anche dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione che fa riferimento a tale allegato.
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