I canili sono compresi nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe del D.M. 23/12/1976, (allevamenti di animali ed i canili in genere); per tale motivo vanno prese adeguate misure per ridurre al minimo gli inconvenienti legati a cattivi odori, rumori, rifiuti solidi o liquidi. L’attuale normativa regionale di riferimento è la DGRV 669/2018, “Linee guida per la stesura del regolamento edilizio tipo”, i cui criteri vengono spesso recepiti tal quali dai Regolamenti Comunali Edilizi dei Comuni del Veneto.
Nell’allegato a della DGRV 669/2018 a pag. 130 sono riportate le disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza articolo III.VI.10 prevedendo che i box e le recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani, comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a mt 3. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di mt 20 da confini e mt 150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato, ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e lo smaltimento periodico in idoneo impianto.
Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l’attività viene classificata come “allevamento zootecnico intensivo” ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate, come previsto dalla DGRV. n. 856/2012, distanze comunque non inferiori a quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n.60/1993.
Da più parti si segnala la difficoltà di applicazione di criteri stabiliti nella DGRV 856/2012, norma riguardante gli allevamenti intensivi degli animali da reddito, agli allevamenti con custodia diurna superiore a 5 cani; in ogni caso la si prevede l’applicazione del criterio delle distanze espresso dall’art. 14 della Legge regionale 60/93, ovvero non meno di 20 mt dal confine di proprietà e non meno di 150 mt dai nuclei abitati.
Dalla consultazione di ulteriori norme e linee guida approvate con regolamenti regionali o comunali, a garanzia del rispetto di norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale, si rileva che sono state indicate distanze di almeno 200 mt dai centri abitati nell’art. 16 del Regolamento 20/12 della Regione Friuli Venezia Giulia e nella Deliberazione Giunta Provinciale n. 398/29 del 25.07.2012, per la realizzazione di canili in provincia di Roma.
Nel regolamento comunale della città di Imola è riportata la distanza minima di 250 mt. dai confini delle zone urbane, 30 mt dalle strade pubbliche e 100 mt dalle abitazioni di terzi.
(A cura della redazione del Sivemp Veneto – riproduzione ammessa solo citando la fonte)