E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1760 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri
Il regolamento ribadisce il principio generale della limitazione dell’uso degli antimicrobici a circostanze specifiche specificando che “ove possibile dovrebbero essere favorite altre misure di gestione del rischio esistenti, quali il miglioramento della zootecnia, della biosicurezza e della conduzione dell’allevamento, un migliore uso della vaccinazione e la limitazione dell’uso degli antimicrobici a circostanze specifiche”.
L’allegato del regolamento riporta i criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Al fine di essere designato come riservato al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, un antimicrobico o un gruppo di antimicrobici deve soddisfare tutti e tre i criteri di cui alle parti A, B e C dell’allegato.
PARTE A: CRITERIO RELATIVO ALLA NOTEVOLE IMPORTANZA PER LA SALUTE UMANA
PARTE B: CRITERIO RELATIVO AL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELLA RESISTENZA
PARTE C: CRITERIO RELATIVO AL CARATTERE NON ESSENZIALE DELL’USO PER LA SANITÀ ANIMALE
Con provvedimento successivo, tenendo conto di tali criteri, la Commissione adotterà l’elenco degli antimicrobici o classi di antimicrobici.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022