Nel corso della secondo votazione durante la plenaria del Parlamento europeo del 15 settembre è stata adottata una risoluzione legislativa in vista dell’adozione del regolamento che modificherà il reg. (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di alcuni usi degli antimicrobici.
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l’altro, con le norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme relative, tra l’altro, al controllo e all’impiego dei medicinali veterinari, con un’attenzione particolare alla resistenza antimicrobica.
Un uso più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali viene garantito, tra l’altro, mediante il divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa, e di utilizzare gli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 gli operatori in paesi terzi sono tenuti a rispettare tali divieti quando esportano animali e prodotti di origine animale nell’Unione. Come evidenziato nel considerando 49 di tale regolamento, è importante considerare la dimensione internazionale dello sviluppo della resistenza antimicrobica, adottando misure non discriminatorie e proporzionate, nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
L’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo “Piano d’azione europeo ‘One Health’ contro la resistenza antimicrobica”, migliorando la prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica e promuovendo un impiego più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali.
Al fine di garantire l’attuazione efficace del divieto di impiegare antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita e di aumentare la resa, e di impiegare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, il Parlamento europeo ha deciso di includere nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 i controlli ufficiali per verificare che gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione siano conformi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, sempre nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia consentire controlli ufficiali sull’uso di antimicrobici negli animali e nei prodotti di origine animale che entrano nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Il regolamento (UE) 2017/625 sarà quindi modificato di conseguenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Poiché il regolamento (UE) 2019/6 si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022, le disposizioni corrispondenti del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla stessa data.