Tramite il dispositivo 0015220-22/06/2021-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno riproporre, agli Assessorati regionali ed ai Servizi Veterinari, anche per il prossimo triennio (2021-2023) il Piano di Azione Nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE). Nello stesso tempo ha stabilito di fornire indicazioni utili al fine di uniformare i controlli eseguiti da parte dei Servizi Veterinari, riguardanti il benessere animale negli allevamenti suini, su tutto il territorio nazionale. L’argomento centrale del trattato è naturalmente la prevenzione del taglio delle code dei suini e gli arricchimenti ambientali. Dispositivo Minsalute Prevenzione taglio code suini
Allo stato attuale dell’arte, sia negli allevamenti da ingrasso, svezzamento che nei riproduttori, dovrebbero essere state effettuate le autovalutazioni (almeno una in caso di requisiti tutti migliorabili, più di una in caso di requisiti insufficienti), ed inoltre dovrebbero essere presenti in tutte le Aziende dei gruppi di suini a coda integra.
Poiché questa indicazione è risultata, nelle norme precedenti, troppo generica o diversamente interpretabile, il Ministero ha ritenuto opportuno, a partire dall’anno in corso, fornire le seguenti indicazioni:
– I gruppi di suini a coda integra devono essere prodotti o introdotti in ogni allevamento in numero adeguato, al fine di condurre una graduale ma progressiva verifica della capacità di ottemperare alle richieste dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 122/2011, con riferimento all’allegato 1, punto 9;
– il numero minimo di animali a coda integra può essere variabile a seconda delle differenti situazioni o tipologie di allevamento, ma deve comunque corrispondere al numero degli animali presenti all’interno di uno o più box o ricoveri, aventi caratteristiche standard rispetto a quelle complessive dell’allevamento;
– tale numero non deve essere inferiore, per le prime introduzioni, al 3% degli animali di nuova produzione/introduzione in allevamenti con meno di 2000 riproduttori o in svezzamento/ingrasso e all’1.5% per gli allevamenti con più di 2000 capi;
– tale percentuale deve comunque tendere ad essere incrementata gradualmente negli accasamenti o nelle produzioni successive, popolando progressivamente anche gli altri settori con animali a coda integra;
– qualora l’impossibilità di introdurre i gruppi di suini a coda integra sia imputabile a problematiche collegate al fornitore, il percorso di richiesta e di successivo diniego motivato da parte dell’allevamento speditore dovrà essere documentato per iscritto e tenuto agli atti in allevamento ed inviato all’Area Vasta competente per eventuali ulteriori verifiche ritenute opportune.
Il dispositivo prende quindi in esame sei possibili tipologie di situazioni che potrebbero verificarsi in corso di Controllo Ufficiale
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