La Commissione ENVI ha approvato un regolamento che modifica il regolamento n. 999/2001 per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Sarà ora autorizzato l’uso delle PAP di suini e insetti per gli avicoli, l’alimentazione di suini con PAP di avicoli ed insetti, e l’uso di gelatina e collagene di ruminanti per i non ruminanti.
Il 22 giugno 2021 la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo è stata chiamata a votare sul Regolamento della Commissione che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.
La proposta di risoluzione è stata quindi approvata.
Il regolamento della Commissione, autorizzerà i seguenti nuovi usi:
- proteine animali trasformate (PAP) di suino nei mangimi per avicoli;
- PAP di avicoli nei mangimi per suini;
- gelatina e collagene da ruminanti nell’alimentazione degli animali d’allevamento non ruminanti;
- PAP da insetti nei mangimi per avicoli e suini;
Rimarrà invece in vigore il divieto del “riciclaggio intraspecie”, cioè dell’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie diversi dagli animali da pelliccia con PAP provenienti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, e dell’uso della PAP nei mangimi per ruminanti.
L’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) dei bovini adulti che appartiene ad una famiglia di malattie del sistema nervoso centrale a progressione lenta ed infine fatali; si ritiene che la contaminazione della farina di carne e ossa (MBM) nei mangimi con prioni abbia causato l’epidemia di BSE che ha avuto origine alla fine degli anni ’80 nel Regno Unito.
L’uso di proteine animali trasformate (PAP) originate da mammiferi nell’alimentazione dei ruminanti è stato vietato nell’Unione nel 1994 come misura preventiva nel contesto dell’allora emergente crisi dovuta alla BSE. Questo divieto è stato in seguito esteso a tutti gli animali d’allevamento nel 2001 per prevenire la contaminazione incrociata tra mangimi contenenti PAP destinati a specie diverse dai ruminanti e mangimi destinati ai ruminanti.
Il Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, stabilisce una serie di norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Negli ultimi anni con l’evoluzione della situazione epidemiologica sull’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) si è iniziato a prendere in considerazione un ripensamento di questo regolamento.
Sulla base dei contenuti di due pareri scientifici emessi dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’EFSA rispettivamente il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007, la TSE Road Map riconosce che nessuna TSE è stata identificata come presente in animali d’allevamento non ruminanti in condizioni naturali.
Il 7 giugno 2018 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE rappresentato dalle proteine animali trasformate. Il QRA ha stimato un’infettività totale della BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno.
Il 22 settembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE nei bovini rappresentato dall’uso di collagene e gelatina di ruminanti nei mangimi per animali d’allevamento non ruminanti, concludendo che la probabilità che nessun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina si generi attraverso una delle tre vie di rischio individuate in tale parere è superiore al 99% (quasi certa).
Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato delle conclusioni secondo le quali, la disponibilità di tecniche analitiche efficaci e convalidate per distinguere tra proteine animali trasformate, provenienti da specie diverse dovrebbe essere un prerequisito per qualsiasi eventuale reintroduzione dell’uso di proteine animali trasformate da non ruminanti per l’alimentazione di altre specie non ruminanti. E’ stata inoltre effettuata un’analisi dei rischi di tale reintroduzione, per quanto riguarda la salute animale e pubblica.
Il laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali nei mangimi (EURL-AP) ha convalidato nel 2012 un nuovo metodo diagnostico basato sul DNA (PCR) in grado di rilevare eventuale materiale da ruminanti nei mangimi. La convalida di questo metodo ha consentito la riautorizzazione nel 2013 dell’uso di proteine animali trasformate non ruminanti nei mangimi per animali d’acquacoltura come stabilito nel regolamento (UE) n. 56/2013 7 della Commissione.
Successivamente, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, i metodi PCR in grado di rilevare la presenza di materiale suino o avicolo nei mangimi sono stati convalidati dall’EURL-AP, consentendo il controllo della corretta attuazione del divieto di riciclaggio intraspecie nei suini e nel pollame.
La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell’Unione europea, pubblicata il 22 novembre 2018, sottolineava la necessità di ridurre la dipendenza dell’Unione dai paesi terzi per il suo approvvigionamento di proteine. Dal punto di vista nutrizionale, le proteine animali trasformate sono un’ottima materia prima per mangimi, con un’alta concentrazione di nutrienti altamente digeribili come aminoacidi e fosforo, e un alto contenuto di vitamine. La riautorizzazione delle proteine animali trasformate di origine non ruminante in animali non ruminanti ridurrebbe questa dipendenza dalle proteine dei paesi terzi.
Non sono però mancate le opinioni contrarie alla modifica del regolamento, come ad esempio quelle presentate da Piernicola Pedicini e Anja Hazekamp alla Commissione ENVI in una mozione.
Secondo i parlamentari il progetto di regolamento della Commissione non infatti sarebbe compatibile con l’obiettivo ed il contenuto del regolamento (CE) n. 999/2001. I deputati hanno espresso preoccupazione per il fatto che il controllo e l’applicazione delle nuove misure per prevenire la contaminazione incrociata, in particolare per quanto riguarda la separazione delle linee di produzione specializzate, nonché gli impianti di raccolta, stoccaggio, trasporto e confezionamento, non possano essere attuate in modo conforme al standard di sicurezza più elevati.
Come scritto nel testo della mozione, consentire nuovamente l’uso dei PAP nella catena alimentare degli animali da allevamento, anche se accompagnata da misure volte a ridurre i rischi, aumenterebbe il rischio che i ruminanti entrino in contatto con loro, mettendo quindi a repentaglio i successi finora ottenuti.
Nel documento si rileva, inoltre, la necessità di strumenti analitici efficaci per quantificare la presenza di PAP vietati e si ritiene che il presunto vantaggio economico del progetto di regolamento della Commissione non giustifichi l’aumento del rischio connesso all’autorizzazione della PAP nella catena alimentare degli animali d’allevamento.
Infine i due deputati hanno invitato la Commissione a mettere in atto misure per eliminare il problema della dipendenza dell’Unione dalle importazioni di soia per l’alimentazione animale, come la promozione della coltivazione di piante proteiche sostenibili nell’Unione, a promuovere la ricerca sui metodi di trasformazione, con l’obiettivo di rendere le colture proteiche adatte alle condizioni climatiche dell’Unione utilizzabili per l’alimentazione animale, ed a garantire che le importazioni da paesi terzi soddisfino i rigorosi criteri dell’Unione, poiché, ai sensi della legislazione dell’Unione, i prodotti importati devono soddisfare gli stessi standard di sicurezza dei prodotti fabbricati negli Stati membri.