Sull’applicazione del regolamento Ue 2017/625, del Dlgs 27/2021 e del Dl 42/2021 nell’ambito dei campionamenti ufficiali alcune Regioni hanno inviate note di chiarimento al fine di risolvere alcune difficoltà interpretative. La permanenza nel nostro ordinamento dell’articolo 5 della L. 283/1962 (reintrodotto con il decreto 42/2021 attualmente all’esame del Parlamento) e dei reati previsti dal Codice penale a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, impone l’adozione di garanzie difensive costituzionalmente asseverate, in assenza delle quali si rischierebbe di inviare notizie di reato inutilizzabili dall’Autorità Giudiziaria con il rischio di lasciare impunite anche gravi violazioni.
La situazione che si è creata determina confusione sulla modalità di esecuzione dei campioni nell’ambito dei controlli ufficiali e su quali misure adottare in caso di un esito analitico non conforme per il superamento del limite stabilito nella normativa.
Alla luce di quanto espresso, e nelle more della conversione del DL 42/2021 e di altri provvedimenti normativi (è attesa a breve una nota del Ministero della salute al riguardo), sono state fornite indicazioni regionali sulla procedura da adottare riguardo i controlli ufficiali basati sul prelevamento di campioni.
LA NOTA DELLA UO VETERINARIA DELLA REGIONE VENETO – PROT 162838 DEL 9 APRILE 2021
LA NOTA DELLA REGIONE PIEMONTE PROT. N. 20660 DEL 29/04/2021