In base alle vigenti norme comunitarie e nazionali gli animali delle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da zone sottoposte a restrizione per accertata circolazione virale e destinati alla macellazione, ai fini del contenimento e limitazione della diffusione della malattia, possono essere inviati, in deroga al divieto di movimentazione, presso gli impianti di macellazione all’uopo designati per essere macellati entro 24 ore dall’arrivo.
Tuttavia, in considerazione del probabile aumento del numero dei capi da macellare nel periodo natalizio, per non pregiudicare la verifica del rispetto dei criteri di sicurezza delle carni, con una nota del 9 dicembre, Il Ministero della Salute inforna che, a far data dal 16 dicembre e fino al 5 gennaio incluso, sarà possibile derogare fino ad un massimo di 48 ore all’applicazione del limite delle 24 ore dall’arrivo al macello.
Il Minsalute raccomanda la verifica della validità dell’autorizzazione dei macelli consultando il sistema informativo nazionale della Blue tongue a questo indirizzo web. Oltre ed il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativamente all’obbligo di accudimento degli animali in attesa di macellazione.
La nota del Ministero della Salute prot. n. 0026654 del 09/12/2020 con oggetto: Blue tongue – proroga del tempo di sosta per macellazione nel periodo natalizio