La Unità organizzativa Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Veneto, a seguito della richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale del 26 dicembre 2020 relativa a “Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale” da alcune indicazioni operative specificando che il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna è, in generale, sospeso in tutto il territorio della Regione del Veneto (in quanto “Regione ad alto rischio” di cui al Decreto 14 marzo 2018).
In deroga a quanto sopra, sentito il Centro di referenza, considerato che nell’attuale situazione epidemiologica relativa alla HPAI, le Densely Populated Poultry Areas (DPPA) e le principali zone umide sedi di quartieri di svernamento di volatili migratori nella Regione Veneto sono equiparabili, dal punto di vista del rischio, alle “Zone A” e “Zona B” dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019 il direttore, Michele Brichese, specifica che è consentito il rilascio di selvaggina da penna nelle aree della Regione del Veneto non ricadenti nelle succitate Zone A e B, previa effettuazione da parte della Ulss competente di tamponi cloacali e tracheali in almeno 10 animali per unità produttiva/capannone, nelle 48 ore prima del lancio.
Gli allevamenti che intendono effettuare il lancio di selvaggina (nelle aree consentite), dovranno contattare il Servizio Veterinario della Ulss territorialmente competente, al fine dell’effettuazione dei controlli sanitari pre-moving di cui sopra.
Per consentire alle Ulss del Veneto di valutare le richieste di lancio di selvaggina in territori extra regionali, verranno inviate ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale (nonché pubblicate sul sito di ReSolVe, alla pagina relativa alla normativa su Influenza Aviaria) gli elenchi delle aree a rischio (DPPA) individuate dalle altre Regioni, nelle quali tale pratica è vietata ai sensi del dispositivo ministeriale.
Per quanto concerne la disposizione che prevede la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto di tutto il territorio nazionale: si chiarisce che gli allevamenti di volatili non ricadenti nelle succitate Zone A e B , qualora non possano assicurare la chiusura del pollame all’interno di un edificio dell’azienda, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.
E cioè il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto. Il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende; il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l’atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l’acqua destinati al pollame; i mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.
Redazione Sivemp Veneto
4 dicembre 2020