Pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1341 che proroga fino al 1° febbraio 2021 il periodo di applicazione delle misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1341 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 settembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 del 28 settembre 2020 che modifica con una nuova proroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, l’esecuzione di analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee.
Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi legata alla pandemia di Covid-19, determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si protrarranno oltre il 1° ottobre 2020. Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni, che probabilmente continueranno nei prossimi mesi, e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla Covid-19, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 viene prorogato fino al 1° febbraio 2021.
Il regolamento di esecuzione 2020/466 riguarda misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).
Gli Stati membri che hanno gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo possono quindi applicare le misure previste dal regolamento. In questo caso dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri di questa situazione e delle misure adottate per risolvere le difficoltà di esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali in conformità del Regolamento (UE) 2017/625.
Le misure temporanee previste dal Regolamento 466/2020, ora prorogate al 1 febbraio 2021, dapprima in vigore fino al 1 giugno, erano state prorogate inizialmente fino al 1 agosto (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714) e fino al 1 ottobre dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 che, in particolare, ne ha abrogato anche i seguenti articoli:
- l’articolo 3, secondo cui: «In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati»;
- l’articolo 5, lettera a), secondo cui «i controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale, nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea».
(a cura redazione Sivemp Veneto)