Dopo il focolaio di Peste suina africana in un cinghiale selvatico nel Brandeburgo, oggi è intervenuta, con una nota, la Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari, disponendo e rimodulando i controlli Uvac sulle carni di cinghiale provenienti dalla Germania e raccomandando ai Servizi veterinari maggior attenzione alle attività di sorveglianza e alle misure di biosicurezza.
Il Minsalute premette che il 10 settembre le autorità tedesche hanno comunicato il ritrovamento nel comune di Schenkendöbern, nel distretto di Spree-Neiße, nel Brandeburgo, di una carcassa di cinghiale in avanzato stato di decomposizione, in cui le indagini hanno confermato la presenza del virus.
In Europa, oltre che in numerosi altri Paesi, è in corso una vasta epidemia di Peste suina africana e il ruolo dei cinghiali è stato riconosciuto cruciale per la diffusione e il mantenimento del virus nell’ambiente. Il luogo del ritrovamento, peraltro, è molto vicino al confine con la Polonia, già a sua volta interessata dall’epidemia.
Come previsto dalle norme comunitarie, sono state immediatamente intraprese e adottate tutte le misure previste relativamente all’istituzione della zona infetta per il selvatico e in particolare è in corso l’indagine epidemiologica, inclusa la ricerca attiva di altre eventuali carcasse tenuto conto che, per le caratteristiche della malattia in termini di morbilità e mortalità, risulta anomalo il reperimento di una singola carcassa.
La Commissione europea ha immediatamente adottato, l’11 settembre, la Decisione di esecuzione (Ue) 2020/1270, disponendo alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana nelle tre zone infette in Germania, riservandosi di valutare l’adozione di ulteriori provvedimenti, a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, nel corso del prossimo Comitato permanente per le piante, Animali, alimenti e mangimi previsto per il 23 settembre.
La Direzione generale dispone che gli Uvac provvedano ad “estendere i controlli sulle carni di cinghiale provenienti dalla Germania introdotte dai paesi membri (inclusi nell’allegato alla Decisione 2014/709). Per ogni quattro partite di carni pre-notificate provenienti dalla Germania, una partita – 25% – dovrà essere sottoposta a esame di laboratorio per la Peste suina africana a scopo conoscitivo senza blocco della partita in attesa dell’esito di laboratorio”.
Alle Regioni e Provincie Autonome viene raccomandata “la puntuale esecuzione delle attività di sorveglianza e vigilanza veterinaria previste dal piano in vigore in Italia, particolarmente per quanto attiene la sorveglianza passiva nel selvatico e nel domestico, la verifica dei livelli di biosicurezza negli allevamenti, l’esecuzione di attività di formazione e informazione, nonché di ogni altra attività mirante ad aumentare il livello di consapevolezza e allerta nei confronti della malattia”.
Con il pressante invito “a voler intraprendere tutte le ulteriori iniziative necessarie ad elevare il livello di preparazione nei confronti del contrasto alla introduzione e eventuale diffusione della malattia, così come dettagliato nella manualistica dedicata alla gestione delle emergenze, non ultimo il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici pubblicato lo scorso mese di luglio”.
15 settembre 2020